Acque minerali: nuove norme europee sulla loro utilizzazione e commercializzazione

Sono stabilite nella Direttiva 2003/40/CE della Commissione del 16 maggio 2003, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea L 126/34 del 22 maggio 2003.

Non oltre il 1° gennaio 2006, gli Stati membri della Comunità europea dovranno introdurre nuove norme sull’ utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. Al momento del confezionamento i componenti naturalmente presenti nelle acque minerali ed i relativi limiti massimi, il cui superamento può presentare un rischio per la sanità pubblica, devono essere conformi, infatti, all’ allegato I della Direttiva 2003/40/CE della Commissione del 16 maggio 2003 che determina l’ elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettura per i componenti delle acque minerali, nonché le condizioni d’ utilizzazione dell’ aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque sorgive, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea L 126/34 del 22 maggio 2003.La necessità di stabilire per i componenti delle acque minerali naturali è dovuta al fatto che questi possono presentare un rischio per la salute pubblica a partire da una certa concentrazione. Il comitato scientifico dell’ alimentazione umana ha emesso un parere datato 13 novembre 1996 sull’ arsenico, il bario, il fluoro, il boro ed il manganese ed ha validato, per altri componenti, i limiti raccomandati dall’ Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per l’ acqua potabile. La norma del Codex ” acque minerali naturali” stabilisce ai fini sanitari un elenco di componenti e di limiti massimi di tali componenti e garantisce, sulla base dei dati scientifici internazionali più recenti, una protezione sufficiente della salute pubblica. Ai fini dei controlli ufficiali, gli Stati membri dovranno rispettare le specifiche che figurano all’ allegato II della Direttiva per l’ analisi dei componenti elencati nell’ allegato I della Direttiva stessa. Le acque minerali naturali la cui concentrazione di fluoro è superiore a 1,5 mg/l devono comportare la seguente indicazione di etichettatura ” contiene più di 1,5 mg/l di fluoro: non ne è opportuno il consumo regolare da parte dei lattanti e dei bambini di età inferiore ai 7 anni”.Per quanto riguarda il trattamento delle acque minerali naturali con aria arricchita di ozono deve soddisfare all’ insieme delle seguenti condizioni: a) la composizione fisico-chimica delle acque minerali naturali in componenti caratteristiche non è modificata dal trattamento; b) l’ acqua minerale naturale prima del trattamento rispetta i criteri microbiologici definiti all’ art. 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva 80/777/CEE; c) il trattamento non provoca la formazione di residui a una concentrazione superiore ai limiti massimi stabiliti all’ allegato III della nuova direttiva o di residui che possono presentare un rischio per la salute pubblica.

Fonte: Eur-Lex

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