Acquisto di farmaci: dallo scontrino scompare il nome del medicinale.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’11 maggio 2009 è pubblicato il Provvedimento 29 aprile 2009 del Garante per la protezione dei dati personali relativo al “Trattamento dei dati personali contenuti nello scontrino fiscale rilasciato per l’acquisto di farmaci”.

A partire dal prossimo anno lo scontrino fiscale che le farmacie rilasciano per l’acquisto di farmaci per poter dedurre e detrarre nella dichiarazione dei redditi, non riporterà più in dettaglio lo specifico nome del farmaco acquistato. Basterà l’indicazione del codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale.
E’quanto stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento citato.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati solo se è indispensabile per lo svolgimento di attività istituzionali che non possano essere effettuate, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

Il c.d. “scontrino parlante” che riporta in chiaro, oltre al codice fiscale dell’interessato, la denominazione del farmaco acquistato, è in grado di rivelare informazioni sulle patologie dei cittadini e ciò potrebbe ledere la riservatezza e dignità del contribuente, nel caso i n cui presenti la documentazione fiscale per la denuncia dei redditi presso un commercialista o i Centri di assistenza fiscale.
L’attività tuttora svolta dal Garante con l’Agenzia delle Entrate e con i rappresentanti di Federfarma, la federazione più rappresentativa che raggruppa i farmacisti italiani., ha permesso di stabilire che il controllo sul farmaco venduto può essere effettuato attraverso l’utilizzo del “numero di autorizzazione all’immissione in commercio “(AIC) presente sulla confezione del farmaco.

Il codice alfanumerico, rilevabile anche mediante lettura ottica, consente infatti di identificare in modo univoco ogni singola confezione farmaceutica venduta (dosaggio, somministrazione, presentazione, etc.), al pari della specificazione in chiaro del nome del farmaco.
E’stata in questo modo individuata una soluzione in grado di bilanciare il rispetto della dignità delle persone e l’interesse pubblico alla riduzione del rischio di detrazioni fiscali non legate alla spesa per medicinali. Bisogna ricordare, infatti, che i dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati possono essere trattati solo laddove indispensabili per lo svolgimento di attività istituzionali che non possano effettuare, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

Sulla base del provvedimento del Garante, entro tre mesi l’Agenzia delle entrate dovrà fornire indicazioni per la modifica dello scontrino fiscale rilasciato per l’acquisto di farmaci.

Entro il 1° gennaio 2010 i titolari del trattamento dei dati personali che emettono scontrini fiscali per l’acquisto di farmaci devono adeguarsi alle indicazioni dell’Agenzia, riportando sugli stessi, in luogo della menzione in chiaro delle denominazione commerciale del farmaco, il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), oltre il codice fiscale del destinatario, alla natura e alla quantità dei medicinali acquistati.

(LG-FF)

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