Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 43/1 del 17 febbraio 2011 è pubblicato il Regolamento(UE) N. 137/2011 della Commissione del 16 febbraio 2011 che modifica il regolamento(CE) n. 2003/20°03 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV
Al progresso tecnico.
Al progresso tecnico.
Larticolo 3 del citato regolamento(CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Coniglio, del 13 ottobre 2003, dispone che un concime che appartenga ad un tipo di concimi elencato nellallegato I e che soddisfi le prescrizioni stabilite nel regolamento possa recare lindicazione concime CE.
Il formiato di calcio (numero CAS 544-17-2) è un elemento nutritivo secondario impiegato come fertilizzante fogliare per la coltivazione di frutt IN UNO Stato membro. Si tratta di una sostanza innocua per lambiente e per la salute umana. Pertanto per renderlo più facilmente disponibile agli agricoltori di tutta lUnione, il formiato di calcio andrebbe riconosciuto quale tipo di concime CE.
Le prescrizioni relative ai miocroelementi chelati e alle soluzioni di microelementi devono essere adeguate onde consentire limpiego di più di un agente chelante, per introdurre valori comuni per il titolo minimo di microelementi solubili nellacqua e per garantire che venga etichettato ogni agente chelante che almeno l1% del microelemento solubile nellacqua e che è identificato e quantificato da norme EN. Per consentire agli operatori economici di smaltire le lolro scorte di concimi, è necessario prevedere un periodo transitorio sufficiente
La polvere di zinco (numero CAS 1314-13-2) è un concime a base di zinco elencato nellallegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003. Lossido di zinco in polvere presenta un rischio potenziale durante limpiego, a causa della sua forma.Impiegandolo in una sospensione stabile in acqua è possibile evitare tale rischio.
Lacido imminodisuccinico (IDHA) è un agente chelante il cui impiego è autorizzato in due Stati membri in spray fogliari, per applicazioni al suolo, nelle colture idroponiche e nella fertirrigazione.Per renderlo più facilmente utilizzabile agli agricoltori in tutta lUnione, lIDHA deve essere aggiunto allallegato degli agenti chelanti di cui allallegato I.
Pçer semplificare la legislazione ed agevolare le revisioni future è opportuno sostituire intermente il testo delle norme dellallegato IV al regolamento (CE) n. 2003/2033 con riferimento alle norme EN che saranno pubblicate dal comitato europeo di normalizzazione.
Pertanto, il presente regolamento stabilisce che lallegato I e lallegato IV del suddetto regolamento siano modificati conformemente agli allegati del presente regolamento.
Le lettere da a) a e) del punto 2 dellallegato I si applicano dal 9 ottobre 2012 ai concimi immessi sul mercato prima del 9 marzo 2011.
Il formiato di calcio (numero CAS 544-17-2) è un elemento nutritivo secondario impiegato come fertilizzante fogliare per la coltivazione di frutt IN UNO Stato membro. Si tratta di una sostanza innocua per lambiente e per la salute umana. Pertanto per renderlo più facilmente disponibile agli agricoltori di tutta lUnione, il formiato di calcio andrebbe riconosciuto quale tipo di concime CE.
Le prescrizioni relative ai miocroelementi chelati e alle soluzioni di microelementi devono essere adeguate onde consentire limpiego di più di un agente chelante, per introdurre valori comuni per il titolo minimo di microelementi solubili nellacqua e per garantire che venga etichettato ogni agente chelante che almeno l1% del microelemento solubile nellacqua e che è identificato e quantificato da norme EN. Per consentire agli operatori economici di smaltire le lolro scorte di concimi, è necessario prevedere un periodo transitorio sufficiente
La polvere di zinco (numero CAS 1314-13-2) è un concime a base di zinco elencato nellallegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003. Lossido di zinco in polvere presenta un rischio potenziale durante limpiego, a causa della sua forma.Impiegandolo in una sospensione stabile in acqua è possibile evitare tale rischio.
Lacido imminodisuccinico (IDHA) è un agente chelante il cui impiego è autorizzato in due Stati membri in spray fogliari, per applicazioni al suolo, nelle colture idroponiche e nella fertirrigazione.Per renderlo più facilmente utilizzabile agli agricoltori in tutta lUnione, lIDHA deve essere aggiunto allallegato degli agenti chelanti di cui allallegato I.
Pçer semplificare la legislazione ed agevolare le revisioni future è opportuno sostituire intermente il testo delle norme dellallegato IV al regolamento (CE) n. 2003/2033 con riferimento alle norme EN che saranno pubblicate dal comitato europeo di normalizzazione.
Pertanto, il presente regolamento stabilisce che lallegato I e lallegato IV del suddetto regolamento siano modificati conformemente agli allegati del presente regolamento.
Le lettere da a) a e) del punto 2 dellallegato I si applicano dal 9 ottobre 2012 ai concimi immessi sul mercato prima del 9 marzo 2011.
(LG-FF)
Fonte: Eur-Lex
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