REACH: sei sostanze pericolose saranno ritirate progressivamente dall’UE.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 44/2 del 18.2.2011 è pubblicato il Regolamento (UE) N. 143/2011 della Commissione del 17 febbraio 2011 recante modifica dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (“REACH”).

Il regolamento REACH stabilisce che le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categorie 1 o 2), mutagene (categoria 1 o 2), tossiche per l riproduzione (categoria 1 o 2) a norma della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose, le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche, le sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili e/o sostanze per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute o per l’ambiente che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente possono essere soggette ad autorizzazione.

Con l’adozione del presente Regolamento(UE), la Commissione europea ha stabilito che sei sostanze di estrema criticità sono state spostate dall’elenco di sostanze candidate all’elenco di sostanze soggette alla procedura di autorizzazione, noto quale allegato XIV, di cui al regolamento REACH dell’UE. Le sostanze che figurano nell’allegato XIV non possono essere immesse sul mercato o usate a meno che non sia stata concessa un’autorizzazione per un uso specifico.Gli operatori che intendessero vendere o usare tali sostanze dovranno dimostrare che sono state adottate le prescritte misure ci sicurezza per controllare adeguatamente i rischi oppure che i vantaggi per l’economi e la società sono maggiori dei rischi eventuali. Laddove vi siano sostanze o tecniche alternative fattibili dovrà essere inoltre presentato uno scadenziario per la sostituzione delle sostanze problematiche. Da sottolineare che la Commissione le sei sostanze di estrema criticità verranno proibite nell’arco dei prossimi tre-cinque anni.

Le misure adottate rappresentano un primo passo verso l’attuazione del requisito in materia di autorizzazione contenuto nel regolamento REACH. Ciò rientra in un processo continuativo nel corso del quale si aggiungeranno in futuro ulteriori sostanze all’allegato XIV. L’obiettivo è di assicurare che i rischi derivanti da sostanze ad alta criticità siano adeguatamente controllati e che tali sostanze vengano progressivamente rimpiazzate da alternative accettabili sul pino economico e tecnico. A tal fine, in una nota della Commissione, diffusa in contemporanea con l’adozione del presente regolamento, intende proporre l’inserimento delle sostanze candidate di un gran numero di sostanze che notoriamente suscitano grandi preoccupazioni. La Commissione e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche sono impegnate a raggiungere questo obiettivo con la partecipazione attiva degli Stati membri.

Le prime sostanze pericolose iscritte nell’allegato XIV sono le seguenti 6 sostanze chimiche: 5-ter-butyl-2,4,6-trinitro m-xilene (musk xylene), 4,4-diamminodifenilmetano (MDA), esabromociclododecano (HBCDD), di(2-etilesil) ftalato (DEHP), ftalato benzilico butilico (BBP) e ftalato dibutilico (DBP).
Le sostanze chimiche elencate nell’allegato XIV sono selezionate da una lista di sostanze candidate ad alta criticità sulla base delle raccomandazioni formulate dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

Le sostanze ad alta criticità sono sostanze chimiche che rispondono a uno o più dei criteri di cui all’art. 57 del regolamento REACH e che sono identificate quali sostanze di estrema criticità conformemente alla procedura di cui all’articolo 59 di detto regolamento. Attualmente sull’elenco delle sostanze candidate vi sono 46 sostanze di estrema criticità.
L’allegato XIV del regolamento(CE) n. 1907/2006 (REACH) è modificato colme indicato nell’allegato del presente regolamento.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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