Adeguamento al progresso tecnico del regolamento(UE) sui concimi.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 43/1 del 17 febbraio 2011 è pubblicato il Regolamento(UE) N. 137/2011 della Commissione del 16 febbraio 2011 che modifica il regolamento(CE) n. 2003/20°03 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV
Al progresso tecnico.

L’articolo 3 del citato regolamento(CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Coniglio, del 13 ottobre 2003, dispone che un concime che appartenga ad un tipo di concimi elencato nell’allegato I e che soddisfi le prescrizioni stabilite nel regolamento possa recare l’indicazione “concime CE”.
Il formiato di calcio (numero CAS 544-17-2) è un elemento nutritivo secondario impiegato come fertilizzante fogliare per la coltivazione di frutt IN UNO Stato membro. Si tratta di una sostanza innocua per l’ambiente e per la salute umana. Pertanto per renderlo più facilmente disponibile agli agricoltori di tutta l’Unione, il formiato di calcio andrebbe riconosciuto quale tipo di “concime CE”.
Le prescrizioni relative ai miocroelementi chelati e alle soluzioni di microelementi devono essere adeguate onde consentire l’impiego di più di un agente chelante, per introdurre valori comuni per il titolo minimo di microelementi solubili nell’acqua e per garantire che venga etichettato ogni agente chelante che almeno l’1% del microelemento solubile nell’acqua e che è identificato e quantificato da norme EN. Per consentire agli operatori economici di smaltire le lolro scorte di concimi, è necessario prevedere un periodo transitorio sufficiente
La polvere di zinco (numero CAS 1314-13-2) è un concime a base di zinco elencato nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003. L’ossido di zinco in polvere presenta un rischio potenziale durante l’impiego, a causa della sua forma.Impiegandolo in una sospensione stabile in acqua è possibile evitare tale rischio.
L’acido imminodisuccinico (IDHA) è un agente chelante il cui impiego è autorizzato in due Stati membri in spray fogliari, per applicazioni al suolo, nelle colture idroponiche e nella fertirrigazione.Per renderlo più facilmente utilizzabile agli agricoltori in tutta l’Unione, l’IDHA deve essere aggiunto all’allegato degli agenti chelanti di cui all’allegato I.
Pçer semplificare la legislazione ed agevolare le revisioni future è opportuno sostituire intermente il testo delle norme dell’allegato IV al regolamento (CE) n. 2003/2033 con riferimento alle norme EN che saranno pubblicate dal comitato europeo di normalizzazione.
Pertanto, il presente regolamento stabilisce che l’allegato I e l’allegato IV del suddetto regolamento siano modificati conformemente agli allegati del presente regolamento.
Le lettere da a) a e) del punto 2 dell’allegato I si applicano dal 9 ottobre 2012 ai concimi immessi sul mercato prima del 9 marzo 2011.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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