Adeguamento della classificazione,imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 246/1 del 15-9-2008 è pubblicata la Direttiva 2008/58/CE della Commissione del 21 agosto 2008 recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose.

La nuova direttiva relativa alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose parte dalla considerazione che:

L’allegato I della direttiva 67/548/CEE contiene un elenco di sostanze pericolose e informazioni dettagliate sulla classificazione e l’etichettatura di ciascuna sostanza. Detto elenco deve essere aggiornato per inserirvi le sostanze nuove che sono state notificate e ulteriori sostanze esistenti e per adeguare al progresso tecnico alcune voci esistenti. Occorre inoltre sopprimere, nello stesso allegato, le voci relative a determinate sostanze. La classificazione e l’etichettatura delle sostanze contenenti benzene devono essere modificate per tenere conto del fatto che il benzene è classificato come mutageno, mentre alcune voci devono essere scisse in quanto la classificazione fisico-chimica aggiunta o riveduta non si applica più a tutte le sostanze in esse comprese.
Pertanto, l’allegato I della direttiva 67/548/CEE è modificato come segue dalla presente direttiva:
1) la prefazione è modificata come segue:
a) la nota H è sostituita dal testo di cui all’allegato 1°;
b) la nota J è sostituita dal testo di cui all’allegato 1B;
c) la nota P è sostituita dal testo di cui all’allegato 1C;
d) il testo di cui all’allegato 1D è aggiunto come nota T;
e) la nota 6 è soppressa;
f) il testo di cui all’allegato 1E è aggiunto come nota 7;
2) le voci corrispondenti a quelle elencate nell’allegato 1F sono sostituite dal testo di cui allo stesso allegato;
3) le voci di cui all’allegato 1G della presente direttiva sono inserite nello stesso ordine delle voci di cui all’allegato I della direttiva 67/548/CEE;
4) sono soppresse le voci elencate nell’allegato 1H della presente direttiva.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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