Sulla Gazzetta Ufficiale dell UE L 46/42 del 17 febbraio 2005 è pubblicata la Direttiva 2005/11/CE della Commissione che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 92/23/CEE del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motori e dei loro rimorchi, nonché al loro montaggio.
La citata direttiva 92/23/CE del Consiglio del 31 marzo 1992 è una delle direttive particolari attinenti alla procedura di omologazione CE introdotta dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970. La direttiva 92/23/CEE prevede la possibilità, per le autorità responsabili dell omologazione di ammettere fino al 31 dicembre 2005 i laboratori dei costruttori di pneumatici come laboratori di prova autorizzati.L esperienza fatta nell applicazione di tale disposizione è stata molto positiva ed è pertanto come si legge nella direttiva stessa opportuno avvalersene sopprimendo il termine di scadenza. Con l adozione della direttiva 2005/11/CE della Commissione del 16 febbraio 2005 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell UE L 46/42 del 17 febbraio 2005 considerando che attualmente le uniche capacità di collaudo disponibili e in grado di svolgere l alto numero di prove necessarie sono quelle dei costruttori di pneumatici, le autorità responsabili possono ammettere i laboratori dei costruttori di pneumatici come laboratori di prova autorizzati. Pertanto, entro e non oltre il 31 dicembre 2005 gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla nuova direttiva, con applicazione a partire dal 1° gennaio 2006.
Fonte: Eur-Lex
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