Adibizione a mansioni inferiori

La Cassazione Civile ribadisce che il danno professionale da demansionamento deve essere concretamente provato dal lavoratore che assume di essere stato dequalificato.

Con la pronuncia del 25 settembre 2006, n. 20804, la Corte di legittimità (Sezione Lavoro) riconferma, ulteriormente valorizzandolo, il principio espresso a sezioni unite – nella sentenza n. 6572 del 2006 – con il quale era stato stabilito che, in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva – non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale – non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo e, quindi, dalla conseguente prova del relativo danno professionale di contenuto patrimoniale, che il dipendente assume di aver subito, così come lo stesso è onerato dal provare leventuale danno biologico che egli prospetta aver patito in conseguenza della violazione del divieto di cui all’art. 2103 c.c. (rapportato a quello previsto nel precedente art. 2087 c.c.). AG

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