Incompatibilità tra la funzione di RSPP e quella di RLS

Sentenza della Cassazione – Sezione Lavoro n. 19965 del 15 settembre 2006

La Cassazione stabilisce che, nel sistema delineato dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, la funzione di RSPP, designato dal datore di lavoro (art. 2, lett. e), e quella di RLS (art. 2, lett. f) non sono cumulabili nella stessa persona. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è un soggetto che rappresenta il datore di lavoro nell’espletamento di unattività che questi, in determinati casi, potrebbe svolgere personalmente (art. 10 del d.leg.vo n. 626 ed all. I); esercita quindi prerogative proprie del datore di lavoro in tema di sicurezza del lavoro; contribuisce a determinare gli oneri economici che il datore di lavoro deve sopportare perché il lavoro in azienda sia e rimanga sicuro, atteso che le misure relative alla sicurezza non devono comportare oneri finanziari per i lavoratori (art. 3, comma 2). Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è chiamato, invece, a svolgere una funzione di consultazione e di controllo circa le iniziative assunte dallazienda nel settore della sicurezza e fruisce delle stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
Concentrare nella stessa persona le funzioni di due figure cui il legislatore ha attribuito funzioni diverse, ancorché finalizzate al comune obiettivo della sicurezza del lavoro – ha affermato la Corte – significa eliminare ogni controllo da parte dei lavoratori, atteso che il controllato ed il controllante coinciderebbero. AG

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