Outsourcing e trasferimento di un ramo d’azienda

La Cassazione Civile stabilisce con sentenza che l’outsourcing è una delle modalità di organizzazione economica dell’attività di impresa e dipende da scelte riservate all’iniziativa economica dell’imprenditore

La Cassazione Civile ha stabilito con la sentenza del 2 ottobre 2006 n. 21287 che l’outsourcing è una delle modalità di organizzazione economica dell’attività di impresa e dipende da scelte riservate all’iniziativa economica dell’imprenditore.
E’ da premettere che il fenomeno c.d. di “outsourcing” comprende tutte le possibili tecniche mediante le quali un’impresa dismette la gestione diretta di alcuni segmenti dell’attività produttiva e dei servizi estranei alle competenze di base (c.d. core business). Ciò può avvenire, tra l’altro, sia mediante l’appalto a terzi dell’espletamento del servizio, sia attraverso la cessione di un ramo di azienda. La scelta tra le varie alternative è rimessa all’insindacabile valutazione dell’imprenditore, a norma dell’art. 41 Cost. Ad ogni modo l’appalto di servizi e la cessione di ramo d’azienda sono contratti con caratteri giuridici nettamente distinti e non confondibili. AG

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