Adozioni internazionali: regolamento di riordino della Commissione

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2007 è pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108 sul “Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali”.

Apportate modifiche alla composizione della Commissione adozioni internazionali (Cai). La Commissione è presieduta dal presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delle politiche per la famiglia, che ne coordina l’attività e vigila sul suo operato. Il vicepresidente è nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente di prima fascia dell’amministrazione dello Stato o delle amministrazioni regionali avente analoga specifica esperienza.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento ed esercita le funzioni che il presidente gli delega; autorizza l’ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero o affidato a scopo di adozione. Può decidere, nei casi di urgenza che non permettono la convocazione in tempo utile della Commissione, sui provvedimenti di competenza della stessa. Provvedimenti che cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dalla Commissione nella prima riunione utile successiva.
Il vice presidente e i componenti durano in carica tre anni e l’incarico può essere rinnovato una sola volta.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza del presidente o del vicepresidente, che ne dirige i lavori, e di almeno nove componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti e il voto è sempre palese. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente o in sua assenza del vice presidente.

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