Disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e gas

Nel S.O. n. 161 della Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2007 è pubblicata la Deliberazione 25 giugno 2007 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas riguardante la “Disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, ai sensi dell’art. 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Deliberazione n. 144/07).

E’necessario il preavviso di un mese per rescindere il contratto sottoscritto che lega l’utente al fornitore di energia elettrica o gas. Qualora, invece, si intenda recedere da un accordo concluso sul libero mercato, i termini di preavviso cambiano . Non saranno superiori a un mese per i clienti domestici, sia per quanto riguarda i contratti semplici sia per quelli combinati. Le piccole imprese passate al mercato libero e titolari di contratti per la fornitura di elettricità in bassa tensione o di gas (fino a 200mila mc/anno) o di entrambi in forma congiunta avranno una scadenza temporale non superiore a tre mesi. Mentre per le altre imprese i termini non saranno superiori a tre o sei mesi (a seconda che si tratti di contratti annuali o pluriennali. Queste le misure che sono state adottate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con la Deliberazione n.144/07 del 25 giugno 2007.
Sarà il nuovo fornitore scelto dal cliente ad inoltrare il recesso al vecchio fornitore, semplificando quindi al consumatore la procedura ed evitando equivoci o contrattempi per la continuità tecnica e commerciale del servizio. In caso di recesso da parte del venditore, è previsto un tempo di preavviso non inferiore a sei mesi.

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