ADR 2005 e trasporto di merci pericolose su strada

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2005 è pubblicato il Decreto 2 agosto 2005 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sul “ Recepimento della direttiva 2004/111/CE della Commissione del 9-12-2004 che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Richiamandosi all’art. 168 del nuovo codice della strada che ai commi 2 e 6 stabilisce la competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a decretare in materia di sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose, ispirandosi al diritto comunitario è stato emanato il Decreto 2 agosto 2005 che recepisce la direttiva 2004/111/CE della Commissione che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada.Con tale decreto viene recepita l’edizione 2005 dell’Accordo ADR.
L’articolo 1 del Decreto ministeriale prevede, infatti, che gli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996, come da ultimo aggiornati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, sono così modificati:
a)l’allegato A è sostituito dal seguente:
Allegato A
Disposizioni dell’allegato A all’Accordo europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2005, fermo restando che l’espressione “ parte contraente” è sostituita da “ Stato membro”;
b) l’allegato B è sostituito dal seguente:
Allegato B
Disposizioni dell’Allegato B all’accordo europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2005, fermo restando che l’espressione “ parte contraente” è sostituita da “ Stato membro”.
2.Le disposizioni degli allegati A e B all’accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), nel testo consolidato dalla versione 2005, in vigore dal 1° gennaio 2005, di cui al comma 1, sono consultabili sul sito Internet:
www.unece.org /trans/ danger/ danger.htm
La traduzione in lingua italiana degli allegati A e B dell’Accordo ADR sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica non appena ultimata la traduzione del testo consolidato stesso. Si ricorda che l’applicazione delle disposizioni dell’edizione 2005 decorreva dal 1° gennaio 2005 con un periodo transitorio fino al 30 giugno 2005, durante il quale potevano essere rispettate le prescrizioni dell’edizione precedente dell’Accordo ADR.

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