Aerosol: ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri dell’UE.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 96/15 del 9-4-2008 è pubblicata la Direttiva 2008/47/CE della Commissione dell’8 aprile 2008 che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol.

L’adozione della direttiva 2008/47/CE è partita dalla considerazione che il progresso tecnico e l’innovazione tecnologica hanno reso possibile la commercializzazione di un numero crescente di generatori aerosol con un complessa concezione tecnica e caratteristiche che differiscono da quelle tradizionali.

Tuttavia, le disposizioni della direttiva 75/324/CEE non sono sufficienti a garantire un elevato livello di sicurezza dei generatori aerosol non convenzionali. I modelli o disegni dei nuovi aerosol possono presentare pericoli non contemplati dalle disposizioni in materia di sicurezza della direttiva, applicabili unicamente ai modelli di generatori aerosol di tipo tradizionale. Il fabbricante deve pertanto effettuare un’analisi dei rischi tenendo adeguatamente conto di tutti gli aspetti inerenti la sicurezza..

Ove occorra, tali analisi deve valutare il rischio derivante dall’inalazione del contenuto erogato dl generatore aerosol in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenendo conto della dimensione e della distribuzione granulometrica delle particelle, nonché delle proprietà fisiche e chimiche del contenuto, in quanto l’inalazione di particelle del getto nebulizzato dall’aerosol può avere effetti pregiudizievoli per la salute dell’utilizzatore in simili condizioni di uso, anche quando il generatore di aerosol è classificato ed etichettato correttamente conformemente alla direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consilio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi.

La nuova direttiva tiene conto del rischio di infiammabilità presentato, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, dalle sostanze contenute nel generatore aerosol.

L’attuale definizione di “componenti infiammabili”, infatti, non è ritenuta sufficiente a garantire ikn utti i casi un livello elevato di sicurezza. In particolare, benché alcuni componenti dispersi dai generatori aerosol non siano definiti “infiammabili”, essi possono risultare tali in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili del generatore aerosol. Inoltre gli attuali criteri di infiammabilità riguardano unicamente le sostanze e i preparati chimici e non tengono conto di particolari condizioni fisiche del contenuto di particolari condizioni fisiche del contenuto nebulizzato o di condizioni d’uso speciali del generatore aerosol.

Anche partendo da tali considerazioni, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare la direttiva 75/324/CEE come indicato nell’allegato alla nuova direttiva 2008/47/CE, che dovrà essere adottata dagli Stati membri entro il 29 ottobre 2009 ed applicando le relative disposizioni a decorrere dal 29 aprile 2010.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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