Agevolazioni tributarie Cooperative: sentenza Cassazione Civile

I requisiti mutualistici necessari per l’applicazione dello speciale regime agevolativo previsto per le società cooperative vanno accertati anche con riferimento all’attività svolta in concreto

La Corte di Cassazione Civile, Sez. Trib., ha stabilito con la sentenza del 16 ottobre 2006 n. 22200 che le società cooperative possono usufruire del particolare regime agevolativo previsto dall’art. 14 del D.P.R. n. 601 del 1973 solo qualora ricorrano i requisiti mutualistici, con riferimento non soltanto alla organizzazione ed agli scopi quali risultanti dallo statuto della società ma, altresì, all’attività svolta in concreto.
In particolare, l’inserimento nello statuto della cooperativa della clausole di cui all’art. 26 DLCPS n. 1577 del 1947, accertato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, determina solo una presunzione di esistenza dei requisiti mutualistici che, non essendo assoluta, può essere superata anche da prova contraria, cioè nella fattispecie da elementi di carattere indiziario da cui l’Amministrazione finanziaria possa desumere che l’attività economica svolta dalla cooperativa non abbia in concreto carattere mutualistico.

AG

Precedente

Prossimo