Aggiornamento della normativa sulla produzione e la vendita dei cosmetici

Il Ministro della salute di concerto con il Ministro delle attività produttive, in attuazione delle direttive 2003/83/CE, 2004/87/CE, 2004/88/CE e 2004/94/CE, ha provveduto ad emanare due decreti, entrambi datati 8 febbraio 2005 – pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2005- che aggiornano gli elenchi, allegati alla legge 11 ottobre 1986,n.713 sulla produzione e la vendita dei cosmetici.

I due decreti , datati entrambi 8 febbraio 2004, emanati dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle attività produttive e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2005, portano ad oggetto, rispettivamente:
-Decreto 8 febbraio 2005 – Aggiornamento degli elenchi, allegati alla legge 11 ottobre 1986,n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee 2003/83/CE del 24 settembre 2003.
-Decreto 8 febbraio 2005- Aggiornamento degli elenchi, allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2004/87/CE, 2004/88/CE e 2004/94/CE.
Ricordiamo che la citata Legge 11 ottobre 1986,n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991,n. 300 e con decreto legislativo 24 aprile 1997,n. 126, reca le norme per l’attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e vendita dei prodotti cosmetici e stabilisce altresì che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati siano aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell’Unione europea con decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive.
Ad esempio, sono stati modificati i seguenti allegati alla citata Legge 713 .
-l’allegato II, recante l’elenco delle sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici;
-l’allegato III, parte I, recante l’elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo in determinati limiti e condizioni;
-l’allegato V , sezione I , parte I ,recante l’elenco dei conservanti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici è modificato conformemente all’allegato B del presente decreto;
Inoltre, alla legge 713/86 è aggiunto l’allegato VIII, costituente l’allegato B del presente decreto, destinato ad elencare i metodi alternativi convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) del Centro comune di ricerca che possono rispondere ai requisiti ai requisiti della direttiva comunitaria che non sono elencati nell’allegato V del decreto legislativo 3 febbraio 1997,n.52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

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