Aggiornata la disciplina produttiva e commerciale per le bevande gassate

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del6 settembre 2004 è pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2004,n. 230 riguardante il “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958,n.719,in materia di disciplina della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi”.

Ritenuta la necessità di aggiornare l’ articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 719 del 1958,allo scopo di eliminare gli ostacoli alla produzione e alla commercializzazione di bibite analcoliche, è stato emanato il Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2004, n. 230 recante il Regolamento modificato in materia. Infatti, l’ art.1 del DPR relativo alle “ Modalità di impiego di sostanze alimentare “ recita che “ 1. L’Art. 15, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958,n.719 è sostituito dal seguente :”Nella preparazione delle bevande analcoliche è consentito utilizzare, oltre alle sostanze indicate all’ art.2, primo comma, ivi compresi gli additivi di cui al decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209, ed a quelle già autorizzate, altre sostanze comunque idonee all’ alimentazione umana. Tale idoneità deve essere confermata da dati scientifici universalmente accettati. A tale fine, le imprese interessate comunicano,prima di avviare la produzione, il nome scientifico delle sostanze che intendono utilizzare al Ministero della salute e alla Regione o alla Provincia autonoma competente per territorio, individuata attraverso l’ ubicazione dello stabilimento di produzione, segnalando la documentazione scientifica, ove necessario. Il Ministero della salute, previa verifica, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,della effettiva idoneità delle sostanze oggetto della comunicazione alla alimentazione umana,ne cura subito dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; cura altresì, con cadenza triennale, una pubblicazione riassuntiva delle sostanze comunicate. Una sostanza inserita negli elenchi pubblicati ai sensi del presente comma può essere utilizzata da altre imprese senza ulteriori comunicazioni “. Le disposizioni previste dal presente regolamento si applicano in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali relative alle materie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, che provvedano a disciplinare, in modo conforme al diritto comunitario, la materia oggetto del presente regolamento.

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