Aggiornate le norme comunitarie sui prodotti cosmetici

Con due direttive della Commissione europea ( 2004/87/CE e 2004/94/CE) – pubblicate rispettivamente sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 287/4 dell’ 8 settembre 2004 e L 294/28 del 17 settembre 2004 –è stata modificata la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici.

Con due direttive della Commissione europea ( la 2004/87/CE del 7 settembre 2004 e la 2004/94/CE del 15 settembre 2004 )– pubblicate rispettivamente sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 287/4 dell’ 8 settembre 2004 e sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 294/28 del 17 settembre 2004 – è stata modificata la Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico,i suoi allegati III e IX.
L’ allegato III , parte 2 della direttiva quadro riguarda l’ impiego delle tinture per capelli. Nel 2002, il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati al consumo umano (SCCNPP), per poter ultimare la valutazione dei rischi autorizzava l’impiego delle tinture in questione fino al 30 settembre 2004. Per effettuare una valutazione moderna dei rischi presentati da tali tinture per capelli, in seguito ad un processo di consultazione con gli Stati membri e le parti interessate,è stato deciso di stabilire il luglio 2005 quale termine per la presentazione al SCCNPP delle informazioni supplementari che soddisfino i nuovi criteri. La seconda modifica di cui alla direttiva 2004/94/CE riguarda il contenuto dell’allegato IX della direttiva madre e cioè la definizione di metodi alternativi alla sperimentazione animale. Poiché , secondo la Commissione non è possibile sostituire la sperimentazione animale con metodi alternativi, occorre indicare nell’ allegato IX se il metodo alternativo sostituisce per intero o parzialmente la sperimentazione animale.

Fonte: Eur-Lex

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