Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 64/4 del 10-3-2009 è pubblicata la Decisione della Commissione 2009/178/CE del 16 luglio 2008 relativa allaiuto di Stato cui lItalia ha dato esecuzione per remunerare i conti correnti di Poste Italiane presso la Tesoreria dello Stato (C42/06 (ex NN 52/06)).
Con lettera del 30 dicembre 2005, lAssociazione Bancaria Italiana (ABI) presentava denuncia alla Commissione europea per una serie di benefici a favore delle attività bancarie di Poste Italiane SPA(PI). Stando alla denuncia si legge nel procedimento -,lItalia riconoscerebbe a Poste Italiane, a fronte delle somme raccolte tramite i conti correnti postali e trasferite su un conto corrente acceso presso la Tesoreria dello Stato, un tasso del 4% circa, laddove i conti correnti postali offrono u n rendimento medio dell1%. Il margine positivo di PI risultante dal differenziale tra tasso di interesse attivo e il tasso dinteresse passivo sarebbe superiore al margine di interesse di mercato, rappresentando pertanto un aiuto di Stato.
Con lettera del 7 febbraio 2006 la Commissione poneva alcuni quesiti alle autorità italiane. Dopo aver chiesto proroga del termine di risposta, lItalia ha replicato con lettera del 21 aprile 2006. Il 30 marzo 2006 si è svolta una riunione con le autorità italiane e i rappresentanti di PI.
Con lettera del 26 settembre 2006 la Commissione comunicava allItalia la decisione di avviare, nei confronti della misura, il procedimento di cui allarticolo 88, paragrafo 2 del Trattato CE.
Eseguito un ulteriore scambio di lettere fra la Commissione e le autorità italiane che il 4 marzo 2008 ha portato ad una nuova riunione delle parti. La Commissione ha posto nuovi quesiti il 5 marzo 2008 e il 3 aprile 2008, cui lItalia ha risposto rispettivamente il 7 marzo 2008 e il 23 aprile 2008.
Dopo una lunga diatriba tra le parti interessate (PI, ABI, autorità italiane e Commissione europea), la Commissione europea, nel considerare il rapporto tra legalità e compatibilità dellaiuto di Stato, ha stabilito che lItalia, no n avendo preventivamente notificato il nuovo regime di aiuti, vi ha dato illegalmente esecuzione in violazione dellarticolo 88, paragrafo 3, del trattato.
Inoltre laiuto non è compatibile ai sensi dellarticolo 87, paragrafo 2. Non si tratta di un aiuto a carattere sociale concesso a singoli consumatori, né di u n aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, né di un aiuto concesso alleconomia di determinate regioni
La Commissione ritiene che laiuto non possa essere considerato un aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività, ai sensi dellarticolo 87, paragrafo 3, lettera c), in particolare perché la disposizione esige che gli aiuti non alterino le condizioni degli scambi in una misura contraria allinteresse comune, condizione che la Commissione non ritiene soddisfatta nel caso presente.
In conclusione, il regime di aiuti non è compatibile con il mercato comune e deve essere soppresso e quindi lo Stato italiano deve prendere tutte le misure per il recupero dellaiuto dal beneficiario.
Con lettera del 7 febbraio 2006 la Commissione poneva alcuni quesiti alle autorità italiane. Dopo aver chiesto proroga del termine di risposta, lItalia ha replicato con lettera del 21 aprile 2006. Il 30 marzo 2006 si è svolta una riunione con le autorità italiane e i rappresentanti di PI.
Con lettera del 26 settembre 2006 la Commissione comunicava allItalia la decisione di avviare, nei confronti della misura, il procedimento di cui allarticolo 88, paragrafo 2 del Trattato CE.
Eseguito un ulteriore scambio di lettere fra la Commissione e le autorità italiane che il 4 marzo 2008 ha portato ad una nuova riunione delle parti. La Commissione ha posto nuovi quesiti il 5 marzo 2008 e il 3 aprile 2008, cui lItalia ha risposto rispettivamente il 7 marzo 2008 e il 23 aprile 2008.
Dopo una lunga diatriba tra le parti interessate (PI, ABI, autorità italiane e Commissione europea), la Commissione europea, nel considerare il rapporto tra legalità e compatibilità dellaiuto di Stato, ha stabilito che lItalia, no n avendo preventivamente notificato il nuovo regime di aiuti, vi ha dato illegalmente esecuzione in violazione dellarticolo 88, paragrafo 3, del trattato.
Inoltre laiuto non è compatibile ai sensi dellarticolo 87, paragrafo 2. Non si tratta di un aiuto a carattere sociale concesso a singoli consumatori, né di u n aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, né di un aiuto concesso alleconomia di determinate regioni
La Commissione ritiene che laiuto non possa essere considerato un aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività, ai sensi dellarticolo 87, paragrafo 3, lettera c), in particolare perché la disposizione esige che gli aiuti non alterino le condizioni degli scambi in una misura contraria allinteresse comune, condizione che la Commissione non ritiene soddisfatta nel caso presente.
In conclusione, il regime di aiuti non è compatibile con il mercato comune e deve essere soppresso e quindi lo Stato italiano deve prendere tutte le misure per il recupero dellaiuto dal beneficiario.
(LG-SP)
Fonte: Eur-Lex
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