Aiuti di Stato: remunerazione dei Conti Correnti di Poste Italiane.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 64/4 del 10-3-2009 è pubblicata la Decisione della Commissione 2009/178/CE del 16 luglio 2008 relativa all’aiuto di Stato cui l’Italia ha dato esecuzione per remunerare i conti correnti di Poste Italiane presso la Tesoreria dello Stato (C42/06 (ex NN 52/06)).

Con lettera del 30 dicembre 2005, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) presentava denuncia alla Commissione europea per una serie di benefici a favore delle attività bancarie di Poste Italiane SPA(PI). Stando alla denuncia – si legge nel procedimento -,l’Italia riconoscerebbe a Poste Italiane, a fronte delle somme raccolte tramite i conti correnti postali e trasferite su un conto corrente acceso presso la Tesoreria dello Stato, un tasso del 4% circa, laddove i conti correnti postali offrono u n rendimento medio dell’1%. Il margine positivo di PI risultante dal differenziale tra tasso di interesse attivo e il tasso d’interesse passivo sarebbe superiore al margine di interesse di mercato, rappresentando pertanto un aiuto di Stato.
Con lettera del 7 febbraio 2006 la Commissione poneva alcuni quesiti alle autorità italiane. Dopo aver chiesto proroga del termine di risposta, l’Italia ha replicato con lettera del 21 aprile 2006. Il 30 marzo 2006 si è svolta una riunione con le autorità italiane e i rappresentanti di PI.
Con lettera del 26 settembre 2006 la Commissione comunicava all’Italia la decisione di avviare, nei confronti della misura, il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2 del Trattato CE.
E’seguito un ulteriore scambio di lettere fra la Commissione e le autorità italiane che il 4 marzo 2008 ha portato ad una nuova riunione delle parti. La Commissione ha posto nuovi quesiti il 5 marzo 2008 e il 3 aprile 2008, cui l’Italia ha risposto rispettivamente il 7 marzo 2008 e il 23 aprile 2008.
Dopo una lunga diatriba tra le parti interessate (PI, ABI, autorità italiane e Commissione europea), la Commissione europea, nel considerare il rapporto tra legalità e compatibilità dell’aiuto di Stato, ha stabilito che l’Italia, no n avendo preventivamente notificato il nuovo regime di aiuti, vi ha dato illegalmente esecuzione in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
Inoltre l’aiuto non è compatibile ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2. Non si tratta di un aiuto a carattere sociale concesso a singoli consumatori, né di u n aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, né di un aiuto concesso all’economia di determinate regioni
La Commissione ritiene che l’aiuto non possa essere considerato un aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in particolare perché la disposizione esige che gli “aiuti non alterino le condizioni degli scambi in una misura contraria all’interesse comune”, condizione che la Commissione non ritiene soddisfatta nel caso presente.
In conclusione, il regime di aiuti non è compatibile con il mercato comune e deve essere soppresso e quindi lo Stato italiano deve prendere tutte le misure per il recupero dell’aiuto dal beneficiario.

(LG-SP)

Fonte: Eur-Lex

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