Aiuto di Stato a favore dell’impresa siderurgica Lucchini Siderurgica S.p.A.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 123/87 del 19 maggio 2009 è pubblicata la Decisione 2009/389/CE della Commissione del 16 luglio 2008 relativa all’aiuto di Stato C 25/2000 (ex N. 149/99) cui l’Italia intende dare attuazione a favore dell’impresa siderurgica Lucchini Siderurgica SpA

Il 21 dicembre 2000, la Commissione ha adottato una decisione finale negativa nel Caso C 75/2000 – Lucchini (ex N 145/99) relativo agli aiuti per la tutela dell’ambiente che l’Italia intendeva concedere all’impianto siderurgico Lucchini SpA.

La decisione è stata oggetto di ricorso presso il Tribunale di primo grado da parte del beneficiario. Con sentenza del 19 settembre 2006, il Tribunale di primo grado ha annullato la Decisione della Commissione di considerare incompatibili gli aiuti per 2,7 miliardi di lire (1,369 milioni di euro) concessi per gli interventi nella cokeria e per gli aiuti per 1,38 miliardi di lire (713.550 euro) concessi per gli investimenti nell’impianto idrico e fognario. E’stata invece confermata la decisione della Commissione relativa all’acciaieria, all’altoforno e all’impianto di estrazione dei fumi.

Il 9 agosto 2007, la Commissione ha inviato all’Italia una richiesta di informazioni, la cui risposta è stata inviata per lettera il 5 settembre 2007. Ulteriori informazioni sono state raccolte nel corso di una visita sul posto presso lo Stabilimento di Piombino, in Toscana, il 10 settembre 2007. Ad una richiesta di informazioni, inviata il 3 ottobre 2007, l’Italica ha risposto con lettera del 7 novembre 2007.

Essenzialmente il Tribunale di primo grado ha concluso che la decisione della Commissione era insufficientemente motivata per quanto riguarda le parti annullate.
Il Tribunale di primo grado ha confermato che le condizioni specifiche relative agli aiuti ambientali al settore siderurgico sono stabilite nell’allegato al sesto codice degli aiuti alla siderurgia e nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente. Più precisamente, le disposizioni pertinenti nella fattispecie erano quelle enunciate ai punti 3.2.1 e 3.2.B della disciplina, definite ed adattate al contesto del settore siderurgico CECA nella seconda parte dell’allegato al codice.

Come affermato al punto 3.2.1 della disciplina gli aiuti che apparentemente sono destinati a misure di protezione ambientale ma che, in realtà, sono destinati agli investimenti in generale sono esclusi dalla presente disciplina. Tale punto ribadisce il principio espresso nell’allegato del codice, secondo il quale per tutti gli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente la Commissione, se necessario, impone condizioni e limiti rigorosi onde evitare aiuti dissimulati per investimenti generali per nuovi stabilimenti o attrezzature. In tali casi la valutazione comincia con la verifica del fatto che la misura in questione non sarebbe stata effettuata “comunque”.

Se, tuttavia, lo Stato membro riesce a dimostrare che l’obiettivo della misura è la tutela dell’ambiente, il Tribunale di primo grado ha decretato che un’incidenza positiva sulla produzione non significa che la misura non possa essere ammissibile. In questi casi, va semplicemente detratto un eventuale beneficio legato alla produzione.

Secondo la Commissione, le sovvenzioni previste dall’Italia per sostenere gli investimenti a favore dello stabilimento siderurgico rappresentano fondi pubblici che forniscono alla Lucchini un vantaggio selettivo e minacciano di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Essi c ostituiscono pertanto aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE.
Pertanto, la Commissione ha concluso che, per quanto riguarda la cokeria, 29,93 miliardi di lire di investimenti (pari al 72% degli investimenti complessivi) hanno una genuina finalità ambientale e sono pertanto ammissibili, conformemente alla disciplina degli Aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente del 1994 in vigore ll’epoca. Non vi sono benefici legati alla produzione.

L’Italia ha notificato un’intensità di aiuto del 7%. Il corrispondente importo di aiuti, pari a 2,095 miliardi di lire (corrispondenti a 1.081.977,2 euro) può quindi essere considerato compatibile.

(LG-FF)

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