Tutto nasce dalla direttiva 96/34/CE, intesa allattuazione dellAccordo quadro sul congedo parentale concluso con lUNICE, dal CEEP e dalla CES, cioè dalle organizzazioni interprofessionali europee. Laccordo costituisce un impegno delle parti sociali a porre in atto, con prescrizioni minime, misure per promuovere la parità di opportunità e di trattamento tra gli uomini e le donne, offrendo loro la possibilità di conciliare le loro responsabilità professionali con gli impegni familiari.
Il caso su cui i giudici hanno deciso è belga: la signora Meerts era impiegata a tempo pieno dal settembre b1992 alla Proost NV in base a un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Dal novembre 1996 aveva beneficiato di diverse forme di interruzione della carriera e, dal 18 novembre 2002, fruendo di un congedo parentale che doveva terminare il 17 maggio 2003, lavorava a metà tempo.
L8 maggio 2003, la signora Meerts veniva licenziata senza preavviso, con il versamento di unindennità di licenziamento pari a dieci mesi di stipendio, calcolata sulla base della retribuzione che percepiva allepoca e che era dimezzata in ragione della corrispondente riduzione delle sue pretazioni di lavoro. Essa contestava limporto di tale indennità di licenziamento dinanzi allo Arbeidsrechtbank van Turnhout (Tribunale del lavoro di Turnhout, Belgio), chiedendo che lindennità di licenziamento fosse calcolata sulla base della retribuzione piena che avrebbe percepito se non avesse ridotto la durata delle sue prestazioni i lavoro nel contesto del suo congedo parentale. In tale contesto, lo Hofvan Cassatie (Corte di cassazione belga), adito per la controversia, si è rivolto alla Corte di giustizia europea.
In sintesi la Corte ha deciso che laccordo quadro sul congedo parentale non ammette che in caso di risoluzione unilaterale, da parte del datore di lavoro, senza un motivo grave o in violazione del termine legale di preavviso, del contratto di lavoro di un lavoratore a tempo indeterminato e a tempo pieno, nel momento in cui questultimo fruisce di un congedo parentale a tempo parziale lindennità dovuta al lavoratore sia calcolata sulla base della retribuzione ridotta che questi percepisce quando si verifica il licenziamento.
(LG-FF)