Formulari standard per il monitoraggio dell’emissione nell’ambiente degli OGM.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 275/9 del 21.10.2009 è pubblicata la Decisione 2009/770/CE della Commissione del 13 ottobre 2009 che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all’interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, prima di immettere sul mercato un OGM occorre presentare una notifica all’autorità competente dello Stato membro nel quale l’OGM sarà messo in commercio per la prima volta. La notifica deve contenere un piano di monitoraggio conforme all’allegato VII di detta direttiva. Conformemente alla citata direttiva, il notificante può procedere all’immissione sul mercato solo previa autorizzazione scritta dell’autorità competente e nel rispetto di tutte le condizioni in essa precisate.

L’autorizzazione scritta all’immissione sul mercato di un OGM deve indicare specificamente in materia di monitoraggio, ai sensi dell’allegato VII della stessa direttiva 2001/18/CE, compresi gli obblighi in materia di comunicazione alla Commissione e alle autorità competenti. Tale allegato VII descrive in termini generali gli obiettivi da raggiungere e i principi generali da seguire nell’elaborazione del piano di monitoraggio.Conformemente a detto allegato, possono essere elaborate delle note tecniche secondo la procedura di cui all’articolo 30°, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE al fine di spiegare l’allegato VII e facilitarne l’attuazione.

Dati i diversi requisiti relativi al monitoraggio della coltivazione di OGM e al monitoraggio delle importazioni, della trasformazione e dell’uso di OGM come alimenti e mangimi, la presente decisione della Commissione ha ritenuto opportuno che, ai fini della comunicazione dei dati, è necessario adottare dei formulari nuovi, in modo da tenere conto di nuovi tipi di OGM o di nuovi approcci al monitoraggio e alla sorveglianza.

Pertanto, come previsto dall’articolo 1 della presente decisione, i formulari per la comunicazione dei dati riportati negli allegati I (Relazione di monitoraggio per la coltivazione) e II sono utilizzati come note tecniche orientative per spiegare l’allegato VII della direttiva 2001/18/CE e facilitarne l’attuazione.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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