Al licenziato per congedo parentale indennità di tempo pieno.

Se si licenzia un lavoratore che gode di un congedo parentale deve comunque avere l’indennità di chi lavora a tempo. Questa la decisione della Corte di giustizia europea che con Sentenza della terza Sezione del 22 ottobre 2009 si è nettamente pronunciata a favore dell’applicazione dei congedi parentali in tutta l’Europa.

La motivazione della decisione è abbastanza semplice: una riduzione dei diritti che discendono dal rapporto di lavoro in caso di congedo parentale potrebbe dissuadere il lavoratore dal fruire del congedo e, contemporaneamente, incitare il datore di lavoro a licenziare, tra i lavoratori, quelli che si trovino, appunto, in una situazione di congedo parentale.In sostanza un punto contro l’applicazione di questo diritto.

Tutto nasce dalla direttiva 96/34/CE, intesa all’attuazione dell’Accordo quadro sul congedo parentale concluso con l’UNICE, dal CEEP e dalla CES, cioè dalle organizzazioni interprofessionali europee. L’accordo costituisce un impegno delle parti sociali a porre in atto, con prescrizioni minime, misure per promuovere la parità di opportunità e di trattamento tra gli uomini e le donne, offrendo loro la possibilità di conciliare le loro responsabilità professionali con gli impegni familiari.
Il caso su cui i giudici hanno deciso è belga: la signora Meerts era impiegata a tempo pieno dal settembre b1992 alla Proost NV in base a un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Dal novembre 1996 aveva beneficiato di diverse forme di interruzione della carriera e, dal 18 novembre 2002, fruendo di un congedo parentale che doveva terminare il 17 maggio 2003, lavorava a metà tempo.

L’8 maggio 2003, la signora Meerts veniva licenziata senza preavviso, con il versamento di un’indennità di licenziamento pari a dieci mesi di stipendio, calcolata sulla base della retribuzione che percepiva all’epoca e che era dimezzata in ragione della corrispondente riduzione delle sue pretazioni di lavoro. Essa contestava l’importo di tale indennità di licenziamento dinanzi allo Arbeidsrechtbank van Turnhout (Tribunale del lavoro di Turnhout, Belgio), chiedendo che l’indennità di licenziamento fosse calcolata sulla base della retribuzione piena che avrebbe percepito se non avesse ridotto la durata delle sue prestazioni i lavoro nel contesto del suo congedo parentale. In tale contesto, lo Hofvan Cassatie (Corte di cassazione belga), adito per la controversia, si è rivolto alla Corte di giustizia europea.

In sintesi la Corte ha deciso che l’accordo quadro sul congedo parentale non ammette che – in caso di risoluzione unilaterale, da parte del datore di lavoro, senza un motivo grave o in violazione del termine legale di preavviso, del contratto di lavoro di un lavoratore a tempo indeterminato e a tempo pieno, nel momento in cui quest’ultimo fruisce di un congedo parentale a tempo parziale – l’indennità dovuta al lavoratore sia calcolata sulla base della retribuzione ridotta che questi percepisce quando si verifica il licenziamento.

(LG-FF)

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