Albo Gestori Ambientali: Circolare relativa alle aziende in stato di concordato con continuità aziendale

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato la Circolare n. 172 dell’8 febbraio 2017 relativa alle aziende in stato di concordato con continuità aziendale.

Circolare n. 172 dell’8 febbraio 2017

Alcune Sezioni regionali hanno richiesto al Comitato nazionale chiarimenti circa la corretta applicazione dell’art. 10, comma 2, lettera g), del D.M. 120/2014, nell’ipotesi di azienda in stato di concordato con continuità aziendale.
A tale riguardo il Comitato nazionale ha osservato che la procedura di concordato con continuità aziendale, prevista dall’art. 186-bis della legge fallimentare (LF), differisce dalle procedure concorsuali “tradizionali” volte prevalentemente a finalità liquidatorie dell’attivo del soggetto debitore e al soddisfacimento della massa creditoria.
Con il concordato con continuità, soprattutto a seguito delle modifiche apprtate all’istituto con la riforma del 2015 (D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con Legge 6 agosto 2015 n. 132), si è ritenuto di privilegiare la conservazione dell’impresa, sottoponendo anche i creditori al rischio d’impresa, e relegando gli aspetti liquidatori, per i soli assets ritenuti non indispensabili, a semplice supporto della continuazione dell’attività aziendale.
La particolare natura del concordato con continuità aziendale appare evidente in sede di ammissione a gare per pubblici appalti dove, fino alla riforma dell’Aprile 2016, era richiesto alle imprese (art. 38, comma 1, D.Lgs.163/2006) di dichiarare di non essere soggette a procedimenti concorsuali, salvo il caso dì cui all’art. 186-bis LF.
Con il nuovo Codice degli appalti pubblici è stata regolamentata la partecipazione agli appalti dei soggetti ammessi al concordato con continuità aziendale (art. 110, D.Lgs. 50/2016).
Il Comitato nazionale, pertanto, ha ritenuto che l’art. 10, comma 2, lettera g), del D.M. 120/2014, vada applicato secondo la dizione letterale laddove la procedura concorsuale abbia finalità liquidatorie o prevalentemente liquidatorie e che non possa trovare applicazione, invece, laddove dette finalità vengano subordinate alla continuazione dell’impresa purché la proposta concordataria sia stata omologata dal Tribunale e non più soggetta ad opposizione.

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