Albo Gestori Ambientali: Delibera relativa ai requisiti del Responsabile Tecnico

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato la Deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 relativa ai requisiti del Responsabile Tecnico di cui gli articoli 12 e 13 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120”.

Deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017
Requisiti del Responsabile Tecnico di cui gli articoli 12 e 13 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120”.

Articolo 1
(Requisiti del responsabile tecnico)
1. I requisiti del responsabile tecnico sono individuati, per ciascuna categoria e classe d’iscrizione, nell’allegato “A”.
2. Ai fini dell iscrizione prevista per i diversi settori di. attività, l’esperienza richiesta al responsabile tecnico consiste nell’esperienza acquisita in almeno uno o più dei seguenti casi:
a) come legale rappresentante di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l’iscrizione;
b) come responsabile tecnico o direttore tecnico operante nel settore di attività per la quale si
chiede l’iscrizione;
c) come dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede l’iscrizione;
d) come dipendete nell’affiancamento al responsabile tecnico. In tal caso, l’impresa interessata, con nota a firma congiunta del legale rappresentante, del dipendente e del responsabile tecnico, comunica preventivamente alla Sezione regionale competente, utilizzando il modello allegato sotto la lettera “B”, l’inizio e la durata del periodo di affiancamento.

Articolo 2
(Verifiche d’idoneità del responsabile tecnico)
1. Le materie oggetto delle verifiche di idoneità sono riportare nell’allegato “C”. I quiz oggetto delle verifiche sono approvati dal Comitato nazionale, sono pubblicati sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali http://www.albonazionalegestoriambientali.it e sono periodicamente aggiornati.
2. L’idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha validità pari a cinque anni a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa.
3. In caso di mancato superamento della verifica, la stessa, per il medesimo modulo, può essere sostenuta decorsi almeno sessanta giorni dalla comunicazione dell’esito negativo.
4. La verifica di aggiornamento dell’idoneità può essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità; la validità della verifica dì aggiornamento decorre dalla data di scadenza di cui al comma 2.
5. È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno venti anni. Sono consentite interruzioni intermedie non intervenute nell’ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo.

Articolo 3
(Disposizioni transitorie)

Articolo 4
(Entrata in vigore e abrogazioni)

Vai al testo completo della Deliberazione al primo link…

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