Albo Gestori Ambientali, pubblicata la Circolare n. 9 del 2019

L’Albo Gestori Ambientali ha emanato la Circolare n. 9 dell’1 agosto 2019 avente per oggetto “Chiarimenti in merito all’iscrizione all’Albo da parte degli intermediari esteri”.

Albo Nazionale Gestori Ambientali

Circolare n. 9 dell’1 agosto 2019

OGGETTO: Chiarimenti in merito all’iscrizione all’Albo da parte degli intermediari esteri.

Alcune imprese hanno chiesto chiarimenti a seguito della rettifica del regolamento CE n. 669/2008 della Commissione, che integra l’allegato IC del regolamento CE n.1013/2006, del Parlamento e del Consiglio, relativo alle spedizioni di rifiuti nella parte in cui viene chiarito che “per operare come destinatario, un commerciante, un intermediario o una società devono essere soggetti alla giurisdizione del paese di destinazione”.

Al riguardo il Comitato nazionale ritiene che nel caso di intermediario avente sede all’estero che intermedia rifiuti provenienti dall’Italia con destino estero, nel caso in cui lo stesso agisca in qualità di “esportatore” /notificatore dei rifiuti come definito nella sezione IV, punto 14, del regolamento 669/2008, rimane soggetto alla giurisdizione del paese di spedizione ai sensi dell’art. 2, paragrafo 15, lettera a), reg. 1013/2006. Al contrario nel caso di intermediario avente sede all’estero che intermedia rifiuti provenienti dall’Italia con destino estero in qualità di “importatore” / destinatario dei rifiuti così come definito all’articolo 2, paragrafo 14, del reg. 1013/2006 e nella sezione II, paragrafo 6, del regolamento 669/2008, lo stesso risulta soggetto alla giurisdizione del paese di destinazione.

Se ne ricava che solo nel primo caso l’intermediario estero, in quanto notificatore, deve essere iscritto all’Albo nella pertinente categoria; parimenti si conclude per il caso dell’intermediario estero che opera in qualità di soggetto che organizza la spedizione ai sensi dell’articolo 18 del rcg. (CE) n. 1013/2006. Per converso, l’intermediario estero in quanto destinatario della spedizione rimane soggetto solamente alla giurisdizione del paese di destinazione.

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