Albo nazionale degli autotrasportatori : regolamento contabile del Comitato centrale.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2010 è pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134 relativo al “Regolamento contabile del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori”.

Richiamandosi, in particolare, al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n. 123, recante il regolamento sulla riorganizzazione e sul funzionamento della Consulta generale per l’autotrasporto e del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori e al precedente decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, concernente il regolamento recante norme delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, è stato emanato il presente regolamento che “disciplina la gestione autonoma delle entrate realizzate a qualsiasi titolo e delle spese sostenute dal Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori per l’espletamento dei compiti istituzionali di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante il riordino della Consulta generale per l’autotrasporto e del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, ed in particolare l’articolo 13, comma 1.

Come previsto dall’articolo 4 del presente regolamento:
1. L’esercizio finanziario del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare.
2. La gestione finanziaria relativa al funzionamento del Comitato centrale si svolge in base al bilancio preventivo annuale delle entrate e delle spese in termini di competenza e di cassa, approvato dal Comitato stesso entro il 31 ottobre dell’anno precedente.
3. Il Comitato redige il bilancio di previsione delle entrate, di cui all’articolo 2, e delle spese, con allegata nota programmatica.
4. La redazione del bilancio di previsione e del rendiconto, nonché dei relativi allegati, avviene secondo le modalità stabilite, nel rispetto dei principi di trasparenza e di veridicità previsti dalla vigente normativa, con la delibera di cui all’articolo 8, comma 1.
5. Il bilancio di previsione e la nota programmatica di cui al comma 3 sono trasmessi, entro trenta giorni dall’approvazione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell’economia e delle finanze.
6. Al fine di consentire, durante l’anno, il costante monitoraggio dei costi di gestione e, in sede di rendiconto, la verifica dei costi sostenuti e dei risultati conseguiti sotto il profilo economico e funzionale, il Comitato centrale adotta il sistema unico di contabilità economica per centri di costo, come previsto dal titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.

(LG-FF)

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