Modificato il Codice della proprietà industriale.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2010 è pubblicato il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 131 che modifica il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell’articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

La riforma del Codice della proprietà industriale, che entrerà in vigore dal 2 settembre 2010, fra le novità previste vi è la modifica dell’articolo 120 del CPI che contribuirà a velocizzare il processo nella proprietà industriale, ponendo un rimedio a un possibile rischio di paralisi delle cause brevettali (nuovo art. 120).

In Italia gran parte delle cause in materia di diritto industriale viene iniziata con procedimenti di urgenza. Rispetto ad altri paesi in cui le cause di merito hanno una durata che può variare dai sei mesi ai due anni, in Italia la durata media di una causa di diritto industriale è i due/tre anni.Come scrive Vincenzo Jandoli su Italia Oggi di venerdì 20 agosto, “Va detto che da quando sono state attuate le sezioni specializzate di Diritto Industriale presso 12 Tribunali in tutta Italia (quelle espressamente indicate a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 entrato in vigore l’11 luglio 2003) in alcune sezioni la durata delle cause è diminuita. Ma per molte imprese attendere anche “soli” due anni per ottenere una decisione giudiziaria (ovviamente di primo grado) è comunque inaccettabile”.

L’altra novità prevista dal decreto presidenziale di riforma, che sarà sicuramente apprezzata dagli operatori del settore, è che l’articolo 122 del Cpi (Legittimazione all’azione di nullità e di decadenza) che prevedeva al comma 4 l’azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto che aveva indotto alcune sezioni specializzate nel diritto industriale, nelle cause in cui veniva svolta un domanda di nullità del brevetto o modello azionato, a ritenere gli inventori, in quanto soggetti annotati nel registro presso l’Ufficio marchi e brevetti, soggetti alla richiesta preliminare della loro chiamata in giudizio, rallentando il processo brevettale.

Il nuovo comma 4 prevede ora che “L’azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto in quanto titolari di esso.
Un’altra importante novità della riforma del Codice della proprietà industriale è che i trattamenti chirurgici e diagnostici sono tutelati come invenzioni e che le biotecnologie sono brevettabili.

In particolare lo sono i metodi di trattamento chirurgico e diagnostico, sia per il corpo umano che per quello animale. Infatti, assieme alle innovazioni in fatto di varietà animali e vegetali – e ai procedimenti biologici effettuati per ottenerle – saranno considerate vere e proprie invenzioni.
Con questa riforma l’Italia compie un altro passo decisivo verso l’armonizzazione con le normative internazionali i n materia di proprietà industriale.

Da sottolineare che l’introduzione di una nuova sezione relativa alle invenzioni biotecnologiche, viene particolarmente apprezzata in quanto necessaria in un momento in cui il settore delle biotecnologie in Italia raggiunge quota 6,8 miliardi di euro di fatturato e con 319 aziende si candida a volano della ripresa economica italiana post 2009. Fra l’altro il decreto legislativo assicura anche una maggiore protezione a chi brevetta, uniformandosi al testo rivisto della Convenzione sul brevetto europeo (Cbe).

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