“Alcune osservazioni sulle nuove norme per la prevenzione dei rischi di contagio da SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro – Parte 2” di Giulio Andrea Tozzi

Pubblichiamo la seconda parte dell’approfondimento “Alcune osservazioni sulle nuove norme per la prevenzione dei rischi di contagio da SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro” di Giulio Andrea Tozzi, esperto in Salute e Sicurezza sul lavoro già Dirigente chimico, responsabile struttura semplice Porto ASL 3 Servizio Sanitario Regione Ligure.

“Alcune osservazioni sulle nuove norme per la prevenzione dei rischi di contagio da SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro”
di Giulio Andrea Tozzi

Parte Seconda
La rete per i controlli, le fonti e le misure di prevenzione

Nella prima parte di queste osservazioni, si è sottolineata la necessità di considerare quale fosse il valore cogente in relazione alla legislazione penale, come in parte veniva fatto nella nota del 28/04/2020 della Procura di Genova, delle raccomandazioni in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro dei molti DPCM e DL, come tali o convertiti in Legge, e di Circolari, Ordinanze, Direttive, Accordi:
– del Ministero della Salute, in particolare (5443 DGPRE del 22/02/20) sulla gestione dei casi nelle strutture sanitarie, (n.9335 DGPRE del 18/03/20) sulle precauzioni operative per polizie locali, (n.3572 GAB del 18/03/20) sulle mascherine e DPI, (n.7864 DGPROGS del 25/03/20) sull’Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Territoriali, (n.14915 DGPRE del 29/04/20) sul ruolo del Medico Competente, (n.14916 del 29/04/20) sulle misure contenitive nei Trasporti pubblici terrestri in fase 2, (n.14916 DGPRE del 30/04/20) sul Monitoraggio del rischio sanitario, (n.18584 del 29/05/20) sulla Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni;
– del Ministero dell’Interno (15350/117(2)/Uff.III – Prot. Civ. del 14/04/20 e del 02/05/20),
– dei Commissari della Protezione Civile (Ordinanza 09/04/20, che deroga agli obblighi di informazione sulle Mascherine per la collettività),
– della Pubblica Amministrazione (Direttive n.1/20 e n.2/20),
– degli Accordi di settore tra le Parti Sociali su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri (Protocollo condiviso del 14/03/20 e 24/04/20 in all.6 DPCM 26/04/20; Infrastrutture e Trasporti del 20/03/20; Sanità, Servizi Socio Sanitari e Socio Assistenziali del 24/03/20; Dipendenti Pubblici del 03/04/20; Cantieri del 24/04/20). Infine, il Piano Scuola 2020-2021 adottato con DM 26.06.2020 n.36 e i successivi accordi sindacali, fino al Protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione per garantire l’avvio dell’Anno scolastico (R.D.R. 87 del 6/08/2020), con le “misure di prevenzione e sicurezza” per tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado alla riapertura di settembre ((modalità di ingresso/uscita; pulizia e igienizzazione; igiene personale e dispositivi di protezione; gestione di spazi comuni; uso dei locali esterni; supporto psicologico; gestione persone sintomatiche; sorveglianza sanitaria, medico competente, RLS; Commissione; supporto USR ed Autorità Centrale).

Negli atti normativi emanati, seguendo l’evolversi tumultuoso degli eventi, dal Parlamento, dal Governo e dai diversi Ministri o Commissari, coadiuvati dal Comitato Tecnico-Scientifico (CTS), non sembrerebbe essere stata sempre considerata la complessità del quadro normativo per la sicurezza sul lavoro esistente, preferendo la stipula di Protocolli generali con le categorie sindacali e agire rapidamente, con misure puntuali aggiuntive, talvolta di diversa autorevolezza centrate sulle politiche di tutela della Salute Pubblica, anche a costo di correre il rischio di confondere ruoli e competenze e di ridurre l’efficacia delle stesse misure elaborate.

L’articolo completo di Giulio Andrea Tozzi è disponibile al link sottostante

Approfondimenti

Precedente

Prossimo