Sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2005 è pubblicato il Decreto legislativo 21 marzo 2005,n. 70 recante le Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) 1829/2003 e 1830/2003 relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati.
Il Titolo I Capo I Disposizioni generali del Decreto legislativo 21 marzo 2005,n. 70 dettano la Disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento (CE) n. 1829 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, mentre il Capo II reca la Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative agli alimenti geneticamente modificati Sezione I Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative allautorizzazione e alla vigilanza.
Chiunque immette in commercio un OGM destinato allalimentazione umana o un alimento di cui allart. 3, paragrafo 1, del regolamento, senza che per esso sia stata rilasciata lautorizzazione ai sensi della Sezione I del Capo II del Regolamento medesimo, è punito con larresto da sei mesi a tre anni o con lammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento. Se limmissione in commercio avviene dopo che lautorizzazione è stata rifiutata, revocata o sospesa, si applica larresto da uno a tre anni o lammenda fino ad euro sessantamila.
Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dalla Commissione ai sensi dellart. 8, paragrafo 6, del regolamento , che dispone il ritiro dal mercato di un prodotto e dei suoi eventuali derivati, è punito con larresto da sei mesi a tre anni o con lammenda fino a euro cinquantunomilasettecento.Chiunque mantiene sul mercato un alimento geneticamente modificato rientrante nel campo di applicazione della Sezione I del Capo II del Regolamento, dopo che la domanda presentata ai sensi dellart. 8, paragrafo 4, del regolamento medesimo, è stata rigettata è punito con larresto da uno a tre anni o con lammenda fino ad euro sessantamila.
Anche per quanto riguarda le violazioni relative alletichettatura di cui allart. 13 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.
Per quanto riguarda la disciplina sanzionatoria per le violazioni relative allautorizzazione e alla vigilanza, ai sensi della Sezione I del Capo III è previsto larresto da sei mesi a tre anni o lammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento.
Per un periodo di tre anni dalla data di applicazione del regolamento, la presenza negli alimenti o nei mangimi di materiale che contiene OGM od è costituito o derivato da OGM in proporzione non superiore allo 0,5%, o in proporzione non superiore alla minor soglia eventualmente stabilita, non costituisce violazione.
Il Decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 70, con il Titolo III reca, infine,la Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1830 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e letichettatura di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE, prevede che in caso di violazioni allart. 4 del regolamento siano comminate sanzioni amministrative pecuniarie da euro settemilaottocento a euro quarantaseimilacinquecento.
Chiunque immette in commercio un OGM destinato allalimentazione umana o un alimento di cui allart. 3, paragrafo 1, del regolamento, senza che per esso sia stata rilasciata lautorizzazione ai sensi della Sezione I del Capo II del Regolamento medesimo, è punito con larresto da sei mesi a tre anni o con lammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento. Se limmissione in commercio avviene dopo che lautorizzazione è stata rifiutata, revocata o sospesa, si applica larresto da uno a tre anni o lammenda fino ad euro sessantamila.
Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dalla Commissione ai sensi dellart. 8, paragrafo 6, del regolamento , che dispone il ritiro dal mercato di un prodotto e dei suoi eventuali derivati, è punito con larresto da sei mesi a tre anni o con lammenda fino a euro cinquantunomilasettecento.Chiunque mantiene sul mercato un alimento geneticamente modificato rientrante nel campo di applicazione della Sezione I del Capo II del Regolamento, dopo che la domanda presentata ai sensi dellart. 8, paragrafo 4, del regolamento medesimo, è stata rigettata è punito con larresto da uno a tre anni o con lammenda fino ad euro sessantamila.
Anche per quanto riguarda le violazioni relative alletichettatura di cui allart. 13 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.
Per quanto riguarda la disciplina sanzionatoria per le violazioni relative allautorizzazione e alla vigilanza, ai sensi della Sezione I del Capo III è previsto larresto da sei mesi a tre anni o lammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento.
Per un periodo di tre anni dalla data di applicazione del regolamento, la presenza negli alimenti o nei mangimi di materiale che contiene OGM od è costituito o derivato da OGM in proporzione non superiore allo 0,5%, o in proporzione non superiore alla minor soglia eventualmente stabilita, non costituisce violazione.
Il Decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 70, con il Titolo III reca, infine,la Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1830 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e letichettatura di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE, prevede che in caso di violazioni allart. 4 del regolamento siano comminate sanzioni amministrative pecuniarie da euro settemilaottocento a euro quarantaseimilacinquecento.
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