Alimenti e mangimi geneticamente modificati: disposizioni sanzionatorie

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2005 è pubblicato il Decreto legislativo 21 marzo 2005,n. 70 recante le “Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) 1829/2003 e 1830/2003 relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati”.

Il Titolo I – Capo I – Disposizioni generali del Decreto legislativo 21 marzo 2005,n. 70 dettano la “Disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento (CE) n. 1829 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati”, mentre il Capo II reca la “Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative agli alimenti geneticamente modificati –Sezione I –Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative all’autorizzazione e alla vigilanza.
Chiunque immette in commercio un OGM destinato all’alimentazione umana o un alimento di cui all’art. 3, paragrafo 1, del regolamento, senza che per esso sia stata rilasciata l’autorizzazione ai sensi della Sezione I del Capo II del Regolamento medesimo, è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni o con l’ammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento. Se l’immissione in commercio avviene dopo che l’autorizzazione è stata rifiutata, revocata o sospesa, si applica l’arresto da uno a tre anni o l’ammenda fino ad euro sessantamila.
Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dalla Commissione ai sensi dell’art. 8, paragrafo 6, del regolamento , che dispone il ritiro dal mercato di un prodotto e dei suoi eventuali derivati, è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni o con l’ammenda fino a euro cinquantunomilasettecento.Chiunque mantiene sul mercato un alimento geneticamente modificato rientrante nel campo di applicazione della Sezione I del Capo II del Regolamento, dopo che la domanda presentata ai sensi dell’art. 8, paragrafo 4, del regolamento medesimo, è stata rigettata è punito con l’arresto da uno a tre anni o con l’ammenda fino ad euro sessantamila.
Anche per quanto riguarda le violazioni relative all’etichettatura di cui all’art. 13 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.
Per quanto riguarda la disciplina sanzionatoria per le violazioni relative all’autorizzazione e alla vigilanza, ai sensi della Sezione I del Capo III è previsto l’arresto da sei mesi a tre anni o l’ammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento.
Per un periodo di tre anni dalla data di applicazione del regolamento, la presenza negli alimenti o nei mangimi di materiale che contiene OGM od è costituito o derivato da OGM in proporzione non superiore allo 0,5%, o in proporzione non superiore alla minor soglia eventualmente stabilita, non costituisce violazione.
Il Decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 70, con il Titolo III reca, infine,la “Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1830 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE, prevede che in caso di violazioni all’art. 4 del regolamento siano comminate sanzioni amministrative pecuniarie da euro settemilaottocento a euro quarantaseimilacinquecento.

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