Alloggi universitari, le regole per i progetti

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2007 è pubblicato il Decreto 22 maggio 2007 del Ministero dell’Università e della Ricerca recante “Procedure e modalità per la presentazione dei progetti per l’erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338.

Sono state rese note dal Ministero dell’università e della ricerca le regole per presentare i progetti e le richieste di finanziamento nell’ambito delle case per gli studenti universitari. La legge vigente prevede che questo tipo di edilizia cenga cofinanziata dallo Stato con contributi non superiori al 50% del costo totale previsto da progetti esecutivi immediatamente realizzabili. Oltre alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano, agli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario ed alle Università (statali e non purchè legalmente riconosciute), sono molti i soggetti autorizzati a chiedere questi cofinanziamenti, come ad esempio le istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale (statali e legalmente riconosciute), le cooperative di studenti e le onlus operanti nel settore del diritto allo studio provviste di riconoscimento giuridico. In particolare per le cooperative di studenti e le onlus, il decreto stabilisce che abbiano uno statuto contenente tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi o residenze per universitari. Per questo motivo, questi soggetti dovranno accludere alla domanda una copia dello statuto stesso, altrimenti le richieste non verranno prese in considerazione. Per quanto riguarda gli interventi, non solo sono ammessi solo progetti per nuove costruzioni di alloggi o residenze per universitari, ma anche quelli fatti su immobili già esistenti, pure se al momento della richiesta non fossero ancora adibiti a case per studenti. Tra questi interventi il decreto ministeriale indica pure l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza, la manutenzione straordinaria e quelli di recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, di restauro e di risanamento. Ovviamente i cofinanziamenti possono essere richiesti anche per l’acquisto di edifici da adibire allo scopo, purché a farlo non sia una onlus od una cooperativa di studenti e l’immobile in oggetto non sia già una casa per universitari. Il Decreto ministeriale precisa, al contrario, che non potranno fruirne tutti gli interventi già iniziati o già terminati al momento della pubblicazione del decreto stesso. Inoltre, è stabilito che, anche se queste case sono destinate ad ospitare gli universitari, con priorità assoluta per quelli capaci e meritevoli ma privi di mezzi, chi realizzerà il progetto potrà adibire alcuni spazi per servizi di supporto alla didattica e alla ricerca, oltre che ad attività culturali e ricreative destinate a tutti gli studenti e non unicamente a quelli residenti nella struttura. Nel decreto sono poi spiegati in dettaglio i criteri per l’individuazione degli interventi finanziabili. I due modelli, cioè quello informatizzato e quello cartaceo (quest’ultimo comprensivo di tutta la documentazione specificata nell’articolo 4 del decreto) dovranno infine essere spediti alla sede di Piazza Kennedy, n. 20 a Roma del Ministero dell’Università e della ricerca non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, mentre una copia della richiesta, senza documentazione, dovrà essere presentata, entro gli stessi termini e con le stesse modalità, alla regione o provincia autonoma competente per territorio in relazione alla localizzazione degli interventi.

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