La formazione dei lavoratori erogata da un consulente in possesso dei requisiti di formatore può essere effettuata avvalendosi dell’appoggio di un ente bilaterale che gestisce gli aspetti documentali oppure è obbligatorio rivolgersi a un soggetto accreditato dalla Regione? Qualora ci si avvalga di un ente bilaterale per il rilascio degli attestati è ancora necessario procedere con la richiesta di collaborazione preventiva?
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