Amianto – Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 33p0/28 del 16-12-2009 è pubblicata la Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro.

La direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 80/1107/CE, ha subito diverse e sostanziali modificazioni.

Conseguentemente, il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’Unione europea, hanno ritenuto opportuno, per fini di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla codificazione della citata direttiva.

L’amianto è un agente particolarmente pericoloso che può causare malattie gravi e che è presente in numerose situazioni di lavoro e, pertanto, un elevato numero di lavoratori risulta esposto a un potenziale rischio per la salute. La crocidolite, ad esempio, è considerata come una varieta di amianto particolarmente pericolosa.

Le attuali conoscenze scientifiche non sono tali da consentire di stabilire un livello al di sotto del quale non vi siano più rischi per la salute; tuttavia, riducendo il tempòo di esposizione all’amianto, diminuirà il rischio di malattie ad esso connesse. E’ quindi necessario prevedere l’istituzione di misure specifiche armonizzate per la tutela dei lavoratori contro l’amianto.

La presente direttiva comporta prescrizioni minime che saranno rivedute in base all’esperienza acquisita e all’evoluzione della tecnica in questo campo.
Le disposizioni che figurano nella presente direttiva costituiscono un elemento concreto della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno. Tali disposizioni sono limitate al minimo per non ostacolare inutilmente la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che garantiscono una maggiore protezione dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda l sostituzione dell’amianto con prodotti sostitutivi meno pericolosi.

L’allegato I della presente direttiva contiene le “Raccomandazioni pratiche per l’accertamento clinico dei lavoratori, di cui all’articolo 18, paragrafo 2, secondo comma”, mentre l’allegato II indica la direttiva abrogata U(Direttiva 83/447/CEE del Consiglio)ed elenco delle sue modificazioni successive.L’allegato III, infine, riporta la “Tavola di concordanza”.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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