Ammendanti del suolo: marchio comunitario di qualità ecologica

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 235/28 del 24-11-2006 è pubblicata la Decisione della Commissione (2006/799/CE) del 3 novembre 2006 che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo.

Come stabilito dal regolamento (CE) 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, con l’adozione Della Decisione del 3 novembre 2006 la Commissione ha proceduto al tempestivo riesame dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica della conformità fissati dalla Decisione 2001/688/CEE della Commissione per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo e ai substrati di coltivazione.
Il gruppo di prodotti “ammendanti del suolo” si riferisce ai materiali da aggiungere al suolo in situ principalmente per conservare o migliorare le caratteristiche fisiche e che possono migliorare le caratteristiche o l’attività chimica e/o biologica.
Per ottenere il marchio comunitario di qualità ecologia prevista per gli ammendanti a norma del citato regolamento (CE) n. 1980/2000, un prodotto deve appartenere al gruppo di prodotti “ammendanti del suolo” come precedentemente definito e soddisfare i criteri ecologici indicati nell’allegato della presente Decisione.
I produttori che hanno presentato domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica per i prodotti appartenenti al gruppo “ammendanti del suolo e substrati di coltivazione” prima del 1° ottobre 2006 possono ottenere l’assegnazione del marchio alle condizioni vigenti al 28 agosto 2007. In tal caso il marchio di qualità ecologica può essere utilizzato fino al 30 aprile 2008.

Fonte: Eur-Lex

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