“1. Il divieto di adibire le donne al lavoro per i periodi di cui all’art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e’ esteso ai committenti di lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito definita “gestione separata”, nonche’ agli associanti in partecipazione, a tutela delle associate in partecipazione iscritte alla gestione medesima.
2. 1. Le esercenti attivita’ libero professionale iscritte alla gestione separata possono accedere all’indennita’ di maternita’ a condizione che l’astensione effettiva dall’attivita’ lavorativa nei periodi di cui all’art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’.
3. 1. L’estensione del divieto di adibire al lavoro le donne, di cui
all’art. 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si
applica:
a) integralmente nei confronti delle lavoratrici di cui all’art. 1;
b) limitatamente al comma 2, lettera a), del predetto art. 17, nei confronti delle lavoratrici esercenti attivita’ libero professionale di cui all’art. 2.”
AG