Il Decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2003.
Gli enti scientifici italiani continuano ad essere sottoposti, oltreché al taglio dei fondi finanziari per la ricerca, a continue azioni di “riordino”. Dopo il “riordino” del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), che determinò una sollevazione del mondo scientifico italiano e poi culminato con le dimissioni del suo Presidente, con l’ emanazione del Decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.213 del 13 settembre 2003- è previsto il ” Riordino della disciplina dell’ Ente per le nuove tecnologie, l’ energia e l’ ambiente-ENEA, a norma dell’ articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137″, secondo criteri di semplificazione, efficienza ed economicità nella conduzione dei compiti e delle funzioni attribuite. L’ articolo 1 della citata legge 137/2002, recante la ” Delega per la riforma dell’ organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici” recita che “1.Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati
”. L’ art.2 del dlgs definisce le finalità dell’ ENEA come ” ente pubblico a supporto delle politiche di competitività e di sviluppo sostenibile in campo energetico-ambientale, operante nei settori dell’ energia, dell’ ambiente e delle nuove tecnologie, con il compito di promuovere ed effettuare attività di ricerca di base e applicata e di innovazione tecnologica, di diffondere e trasferire i risultati ottenuti, nonché di svolgere servizi di alto livello tecnologico, anche in collaborazione con il sistema produttivo. 2.L’Enea ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile ed è dotato di un ordinamento autonomo, adottato conformemente al presente decreto, nonché al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro delle attività produttive, d’ intesa con il Ministro dell’ istruzione, dell’ Università e della ricerca e con il Ministro dell’ ambiente e della tutela del territorio, nonché con il Ministro degli affari esteri per quanto concerne le attività internazionali”. Come previsto dall’ art. 18, al fine di valorizzare i risultati della ricerca, l’ ENEA è autorizzata a costituire una società di diritto privato alla quale possono essere trasferite dagli aventi diritto la titolarità e comunque i diritti di sfruttamento dei brevetti per invenzioni industriali derivanti dall’ attività di ricerca dell’ ente. Nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza – si legge nel decreto- la società di diritto privato precedentemente citata gestisce le partecipazioni detenute dall’ ENEA nelle aziende industriali, che le sono trasferite in esecuzione di un programma di ristrutturazione organizzativa e produttiva, approvata dal Ministro delle attività produttive, su proposta del consiglio di amministrazione dell’ ENEA.Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’ ENEA è regolato ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La vigilanza e il controllo dell’ ENEA è demandata al Ministro delle attività produttive.
Approfondimenti