Sintesi del decreto (vedi link)
Art. 1
1. Il termine per la presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994, previsto dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, e’ differito al 31 ottobre 2012.
2. Il termine entro il quale le strutture ricettive di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di sicurezza antincendi, previsto all’art. 1, comma 2 del decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, e’ differito al 31 ottobre 2012.
Sintesi del decreto (vedi link)
(Pa-Ro)