Antincendio negli Aeroporti ed Eliporti: Pubblicato in G.U. il D.M. 6 agosto 2014

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014 un Decreto del Ministero dell’Interno recante “Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici”

Il Decreto consta di 11 articoli e 2 allegati ed entra in vigore dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Esso prevede che “dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all’art.
10, e’ abrogato il decreto del Ministro dell’interno 2 aprile 1981.”
Si riporta di seguito l’articolo 2 che prevede il “campo di applicazione”:
“1. Il presente decreto si applica alle seguenti infrastrutture:
a) aeroporti aperti al traffico commerciale, di seguito
denominati aeroporti, ove il Servizio non è assicurato dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
b) eliporti individuati dal relativo regolamento emanato
dall’E.N.A.C., di seguito denominati eliporti;
c) aeroporti di aviazione generale;
d) aviosuperfici individuate dal regolamento emanato
dall’E.N.A.C. concernente la disciplina generale della protezione
antincendio delle stesse, di seguito denominate aviosuperfici;
e) elisuperfici di cui all’art. 14 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, di seguito
denominate elisuperfici.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto riguardano:
a) il procedimento per la certificazione del Servizio, nonche’ i
requisiti e le caratteristiche per il suo svolgimento;
b) il procedimento per l’abilitazione dei soccorritori
aeroportuali;
c) il procedimento per l’abilitazione di soccorritore
aeroportuale istruttore;
d) il procedimento per l’attivazione del presidio di primo
intervento di soccorso e lotta antincendio, di seguito denominato
Presidio;
e) i requisiti degli addetti antincendio.”

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