Sentenza Cassazione Penale: Le Responsabilità dell’Amministratore di una Società per omessa vigilanza in caso di presenza di preposti

Con la sentenza del 29 luglio 2014 n. 33417, la Cassazione Penale ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna di un Amministratore “perché il fatto non sussiste”, stabilendo che questi non può incorrere in responsabilità per “ogni violazione degli obblighi antinfortunistici” laddove “per il rispetto delle cautele e delle misure, pur previamente approntate…abbia specificamente investito dei preposti, che sono perciò tenuti a far osservare le regole di condotta all’uopo imposte.”

In questa interessante sentenza la Cassazione si è così espressa: “come questa S.C. ha già avuto modo di chiarire, l’amministratore e legale rappresentante di una società, specie se di ampie dimensioni non può essere, solo per tale carica rivestita, automaticamente ritenuto penalmente responsabile (si verterebbe in una inammissibile ipotesi di responsabilità oggettiva) di ogni violazione degli obblighi antinfortunistici, comunque determinatasi, ove per l’assolvimento degli stessi, per il rispetto delle cautele e delle misure, pur previamente approntate, in relazione a quella attività svolta nel caso concreto, abbia specificamente investito dei preposti, che sono perciò tenuti a far osservare le regole di condotta all’uopo imposte.”

In particolare, secondo la Corte, “gli obblighi in subiecta materia, infatti, investono due piani valutativi diversi, ancorché successivi e/o concorrenti, quello dell’approntamento delle misure di cautela ed antifortunistiche, e quello della vigilanza sulla concreta attuazione delle stesse. E non può riconoscersi penale responsabilità all’amministratore che, avendo approntato tutte le misure richieste, abbia delegato un preposto alla organizzazione ed all’espletamento di specifica attività, ove il preposto sia persona tecnicamente idonea e capace, che abbia volontariamente accettato l’incombenza, nella consapevolezza degli obblighi che vengono su di lui ad incombere, e che sia fornita di idonei poteri determinativi e direzionali al riguardo, e sempre che il datore di lavoro, nel più generale contesto della posizione di garanzia che a lui fa capo, non si esima, comunque, dall’obbligo di sorvegliare ed accertare che il preposto usi concretamente ed effettivamente dei poteri all’uopo conferitigli, dando concreta attuazione alle disposizioni impartite e alle misure volta a volta dovute.”

Sottolinea poi la Corte di legittimità che “tale obbligo, peraltro, pure va ragguagliato alle connotazioni del caso concreto, tra le quali la organizzazione dell’impresa ed eventualmente la episodicità del fatto e la estemporaneità dei comportamenti serbati: esso, difatti, non può estendersi sino a richiedere la continua presenza sul luogo del datore di lavoro, amministratore di società di notevoli dimensioni, in ognuna delle singole circostanze episodiche in cui il lavoro viene svolto dai dipendenti, obbligo, questo, che la stessa complessa dimensione strutturale dell’azienda può, già di per sé, rendere inesigibile (così Sez. 4, n. 12413 del 08/10/1999 – dep. 30/10/1999, Massarenti A e altro, Rv. 215009; cfr. anche Sez. 4, n. 2592 del 28/09/2006 – dep. 25/01/2007, Di Lorenzo e altro, Rv. 235564, secondo cui «In tema di infortuni sul lavoro, il legale rappresentante di una società di notevoli dimensioni non è responsabile allorché l’azienda sia stata preventivamente suddivisa in distinti settori, rami o servizi ed a ciascuno di questi siano stati in concreto preposti soggetti qualificati ed idonei, nonché dotati della necessaria autonomia e dei poteri indispensabili per la completa gestione degli affari inerenti a determinati servizi»).”

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