In materia di appalti pubblici si consente l’esclusione dell’impresa, qualora indizi gravi, precisi e concordanti attestino la provenienza dell’offerta da un unico centro decisionale.
Il Consiglio di Stato ha stabilito, con la sentenza del 19 ottobre 2006 n. 6212, che in materia di appalti pubblici si consente l’esclusione dell’impresa, qualora indizi gravi, precisi e concordanti attestino la provenienza dell’offerta da un unico centro decisionale.
Il Consiglio ha precisato che “in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti attestanti la provenienza delle offerte da un unico centro decisionale, è consentita lesclusione delle imprese, benché non si trovino in situazione di controllo ex art.2359 c.c. (altrimenti sarebbe facile eludere la descritta norma imperativa posta a tutela della concorrenza e della regolarità delle procedure di gara).Tale orientamento è stato poi motivatamente confermato dalla V Sezione del Consiglio di Stato, che ha precisato che la stessa circostanza che il bando di gara faccia esplicito riferimento solo allart. 2359 c.c. non può precludere allAmministrazione di disporre lesclusione di imprese che vengano reputate in una situazione di collegamento sostanziale, se gli elementi che connotano il caso concreto facciano ritenere violati i principi generali in materia di pubbliche gare posti a garanzia della correttezza delle procedure. In tale evenienza, infatti, prevale lesigenza di assicurare leffettiva ed efficace tutela della regolarità della gara ed in particolare la par condicio fra tutti i concorrenti nonché la serietà, compiutezza, completezza ed indipendenza delle offerte, in modo da evitare che, attraverso meccanismi di influenza societari, pur non integranti collegamenti o controlli di cui allart. 2359 c.c., possa essere alterata la competizione, mettendo in pericolo linteresse pubblico alla scelta del giusto contraente.“
Il Consiglio ha precisato che “in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti attestanti la provenienza delle offerte da un unico centro decisionale, è consentita lesclusione delle imprese, benché non si trovino in situazione di controllo ex art.2359 c.c. (altrimenti sarebbe facile eludere la descritta norma imperativa posta a tutela della concorrenza e della regolarità delle procedure di gara).Tale orientamento è stato poi motivatamente confermato dalla V Sezione del Consiglio di Stato, che ha precisato che la stessa circostanza che il bando di gara faccia esplicito riferimento solo allart. 2359 c.c. non può precludere allAmministrazione di disporre lesclusione di imprese che vengano reputate in una situazione di collegamento sostanziale, se gli elementi che connotano il caso concreto facciano ritenere violati i principi generali in materia di pubbliche gare posti a garanzia della correttezza delle procedure. In tale evenienza, infatti, prevale lesigenza di assicurare leffettiva ed efficace tutela della regolarità della gara ed in particolare la par condicio fra tutti i concorrenti nonché la serietà, compiutezza, completezza ed indipendenza delle offerte, in modo da evitare che, attraverso meccanismi di influenza societari, pur non integranti collegamenti o controlli di cui allart. 2359 c.c., possa essere alterata la competizione, mettendo in pericolo linteresse pubblico alla scelta del giusto contraente.“
AG
Fonte: Consiglio di Stato
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