Appalti pubblici e centro decisionale unico: sentenza del Consiglio di Stato

In materia di appalti pubblici si consente l’esclusione dell’impresa, qualora indizi gravi, precisi e concordanti attestino la provenienza dell’offerta da un unico centro decisionale.

Il Consiglio di Stato ha stabilito, con la sentenza del 19 ottobre 2006 n. 6212, che in materia di appalti pubblici si consente l’esclusione dell’impresa, qualora indizi gravi, precisi e concordanti attestino la provenienza dell’offerta da un unico centro decisionale.
Il Consiglio ha precisato che “in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti attestanti la provenienza delle offerte da un unico centro decisionale, è consentita l’esclusione delle imprese, benché non si trovino in situazione di controllo ex art.2359 c.c. (altrimenti sarebbe facile eludere la descritta norma imperativa posta a tutela della concorrenza e della regolarità delle procedure di gara).Tale orientamento è stato poi motivatamente confermato dalla V Sezione del Consiglio di Stato, che ha precisato che la stessa circostanza che il bando di gara faccia esplicito riferimento solo all’art. 2359 c.c. non può precludere all’Amministrazione di disporre l’esclusione di imprese che vengano reputate in una situazione di collegamento sostanziale, se gli elementi che connotano il caso concreto facciano ritenere violati i principi generali in materia di pubbliche gare posti a garanzia della correttezza delle procedure. In tale evenienza, infatti, prevale l’esigenza di assicurare l’effettiva ed efficace tutela della regolarità della gara ed in particolare la par condicio fra tutti i concorrenti nonché la serietà, compiutezza, completezza ed indipendenza delle offerte, in modo da evitare che, attraverso meccanismi di influenza societari, pur non integranti collegamenti o controlli di cui all’art. 2359 c.c., possa essere alterata la competizione, mettendo in pericolo l’interesse pubblico alla scelta del “giusto” contraente.

AG

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