Quando sia chiamato in causa con lappaltatore per il pagamento di debiti relativi alla manodopera (paghe, contributi e tfr), il committente potrà chiedere la preventiva escussione del patrimonio del coobbligato (appaltatore); in tal caso, lazione esecutiva nei suoi confronti potrà avvenire solamente nellipotesi di infruttuosa escussione.
Il provvedimento – approvato dalla Camera – è in modifica al Senato (DL 5/2012).
Infatti, quando sia chiamato in causa con lappaltatore per il pagamento di debiti relativi alla manodopera (paghe, contributi e tfr), il committente potrà chiedere la preventiva escussione del patrimonio del coobbligato (appaltatore); in tal caso, lazione esecutiva nei suoi confronti potrà avvenire solamente nellipotesi di infruttuosa escussione.
Il provvedimento, in vigore dal 10 febbraio, ha innovato la disciplina sulla responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore chiarendo espressamente (ossia normativamente) il suo campo di applicazione.
In particolare, ha precisato che, oltre che ai contributi previdenziali, la responsabilità solidale deve intendersi estesa ai premi assicurativi (Inail) dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
(Red)