Apparecchi di illuminazione mobili destinati ai bambini

Il Parere della Commissione delle Comunità europee del 3 maggio 2002

Il problema della qualificazione di un apparecchio di illuminazione come ” destinato ai bambini” dipende da una valutazione caso per caso che tenga conto delle caratteristiche specifiche del prodotto interessato. Dal 1999 gli Stati membri hanno ufficialmente notificato alla Commissione l’ adozione di più di 20 misure restrittive dell’ immissione in commercio di apparecchi di illuminazione mobili destinati ai bambini ai sensi della procedura di salvaguardia prevista dalla direttiva “bassa tensione”. Gli apparecchi di illuminazione oggetto di tali misure in generale hanno una tensione nominale superiore ai 24 V. Questo è quanto si legge nella Introduzione al Parere della Commissione del 3 maggio 2002 nel quadro della direttiva 73/23/CEE del Consiglio relativa al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, Parere pubblicato nella G.U.C.E. C 112/2 del 9 maggio 2002 e avente lo scopo di chiarire l’ applicazione a questi prodotti della direttiva ” bassa tensione” in riferimento al rischio di scosse elettriche. Il Parere della Commissione è che nella valutazione degli apparecchi di illuminazione mobili destinati ai bambini le configurazioni di fornitura dell’ elettricità da prendere in esame sono sostanzialmente due: a) fornitura elettrica via cavo direttamente dalla presa ( la tensione nominale della fornitura dalle prese domestiche è di 230 V in corrente alternata secondo le norme europee HD 472 S1:1989 e HD 472 S1:1989/A1:1995); b) fornitura via cavo a meno di 24 V, in genere mediante trasformatore, utilizzando un’ unità di trasformatore a spina che può essere inserita nella presa a 230 V. Cavo e trasformatore vengono forniti con l’ apparecchio di illuminazione. La direttiva ” bassa tensione” 73/23/CEE specifica all’ art. 1 che essa disciplina il materiale elettrico destinato ad essere adoperato per una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 V in corrente alternata. Per soddisfare le prescrizioni di tale direttiva, il Parere della Commissione è che il fabbricante deve eseguire una valutazione del rischio volta a garantire l’ accettabilità del rischio di scosse elettriche connesso all’ uso prevedibile dell’ apparecchio di illuminazione.

Fonte: Eur-Lex

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