Pubblichiamo l’approfondimento “Gli adeguamenti di sicurezza e il documento di valutazione dei rischi” di Alessandro Mazzeranghi di MecQ Srl.
Gli adeguamenti di sicurezza e il documento di valutazione dei rischi
Alessandro Mazzeranghi
Il compianto segretario dell’Associazione Ambiente e Lavoro Rino Pavanello ripeteva spesso sia a voce che per iscritto l’obbligo da parte del datore di lavoro e l’importanza pratica di valutare tutti i rischi. È indiscutibile che questo sia il fondamento essenziale di ogni corretta gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: ciò che non si conosce non si controbatte e quindi resta una variabile del tutto aleatoria che si può manifestare in ogni momento e senza nessun preavviso. Al di là delle scelte tecniche essere preparati e quello che potrebbe accadere alla nostra salute o alla nostra sicurezza è fondamentale per mantenere un atteggiamento vigile.
Non voglio qui parlare del tema a me molto caro della capacità individuale di riconoscere i pericoli, di valutare i rischi e di scegliere misure di controllo dei medesimi che tengano noi stessi e le persone che si trovano intorno a noi in condizioni di sicurezza. Voglio invece esprimere qualche considerazione su un tema molto più semplice e cioè la differenza, ma anche la relazione, fra le attività di adeguamento di sicurezza e, invece, gli interventi di miglioramento che vengono determinati attraverso la valutazione dei rischi. Perché confondere le due cose può essere anche eticamente plausibile ma certamente non lo è dal punto di vista giuridico e siccome gli investimenti aziendali in materia di sicurezza devono essere mirati al meglio è importante che si tenga conto anche delle conseguenze giuridiche che potrebbero emergere in caso di infortunio o di malattia professionale.
Sino alla entrata in vigore del decreto legislativo 626 del 1994 gran parte della legislazione nazionale si basava sul concetto di imporre ai datori di lavoro precise misure, accuratamente descritte, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. All’epoca solo pochi documenti legislativi di origine europea avevano iniziato a sposare il concetto di valutazione dei rischi che divenne esplicito, nella sua ampiezza, proprio in occasione dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo; come è noto maggiori e migliori precisazioni si trovano nella profonda rivisitazione di tale decreto avvenuta tramite il decreto legislativo 81 del 2008.
Fonte: Associazione Ambiente e Lavoro