Approvata Direttiva “Seveso-3”, 2003/105/CE, Incidenti Rilevanti

Aggiornamento al 06/12/2005: Vai al link riportato a fianco con i testi approvati e pubblicati sulla G.U.

Aggiornamento al 06/12/2005: Vai al link riportato a fianco con i testi approvati e pubblicati sulla G.U. ———————————————— Precedenti aggiornamenti al 17/09/2005: Il Consiglio dei Ministri n. 20 del 16 settembre 2005 ha approvato un decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2003/105/CE che contiene nuove disposizioni comunitarie in materia di prevenzione e controllo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
Il decreto legislativo va ora alla Firma del Capo dello Stato e poi alla pubblicazione sulla G.U.
Poichè il testo finale potrebbe avere subito modifiche dopo i pareri di Regioni e Parlamento, ne daremo successive informazioni e valutazioni dopo avere letto il testo definitivo, NON appena disponibile.
Per ora riportiamo le indicazioni contenute nel Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 20/2005, che indica, in particolare, le novità contenute nel D.Lgs.:
– amplia il campo di applicazione della normativa vigente ricomprendendo anche le operazioni minerarie di trattamento chimico o termico dei minerali che comportano l’impiego delle sostanze pericolose individuate nell’allegato I, nonché gli impianti di smaltimento degli sterili che trattano le stesse sostanze dell’allegato I, precedentemente esclusi;
– implementa la partecipazione dei soggetti interessati al proceso della pianificazione d’emergenza, prevedendo la consultazione anche dei lavoratori delle imprese subappaltatrici nella fase di elaborazione dei piani di emergenza interni, nonché della popolazione interessata nel caso di aggiornamento dei piani di emergenza esterni;
– rafforza il diritto dei cittadini interessati all’informazione sulle misure di sicurezza, che deve essere fornita regolarmente e nella forma più idonea;
– individua nella pianificazione del territorio un secondo sovraordinato livello di gestione del rischio di incidenti nelle aree interessate dagli stabilimenti “Seveso” ed introduce, inoltre, nuove categorie di elementi vulnerabili da prendere in considerazione nell’ambito delle politiche di assetto del territorio e delle relative procedure di attuazione (edifici frequentati dal pubblico, aree ricreative e infrastrutture di trasporto principali). La pianificazione urbanistica, quale strumento di controllo dell’urbanizzazione nelle zone interessate da stabilimenti a rischio, è così opportunamente ricondotta in un quadro d’azione più articolato che prevede un secondo livello di intervento a lungo termine, cui partecipano, Stato, Regioni ed enti locali;
– rafforza il diritto dei cittadini interessati all’informazione sulle misure di sicurezza, che deve essere fornita regolarmente e nella forma più idonea;
– individua nella pianificazione del territorio un secondo sovraordinato livello di gestione del rischio di incidenti nelle aree interessate dagli stabilimenti “Seveso” ed introduce, inoltre, nuove categorie di elementi vulnerabili da prendere in considerazione nell’ambito delle politiche di assetto del territorio e delle relative procedure di attuazione (edifici frequentati dal pubblico, aree ricreative e infrastrutture di trasporto principali). La pianificazione urbanistica, quale strumento di controllo dell’urbanizzazione nelle zone interessate da stabilimenti a rischio, è così opportunamente ricondotta in un quadro d’azione più articolato che prevede un secondo livello di intervento a lungo termine, cui partecipano, Stato, Regioni ed enti locali.

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