Approvata la c.d. “legge-omnibus” per la funzionalità di alcuni settori della p.a.

Sulla G.U. n. 194 del 22/8/5 è pubblicata la Legge 17 agosto 2005,n. 168 relativa alla “Conversione in legge, con modificazioni,del dl 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l’esercizio di deleghe legislative.”

L’emanazione della Legge 17 agosto 2005, n. 168 viene definita anche “Legge Omnibus” in quanto comprende una serie di provvedimenti diversi tra loro, che vanno dal processo civile al patentino, dalla violenza negli stadi alle norme concernenti gli esami di Stato di tutte le professioni intellettuali, oltre alla corretta trasposizione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.
Per quanto riguarda l’entrata in vigore delle modifiche al codice di procedura civile previste dal DL 35/2005, la Legge emanata prevede un nuovo rinvio al 1 gennaio 2006.
Poi, in sede di conversione il provvedimento ha raggiunto i 216 milioni di euro di stanziamenti prevedendo in particolare:
-finanziamenti per le Olimpiadi invernali di Torino;
-80 milioni di euro per i contratti di programma previsti dalla riforma degli incentivi contenuta nel Piano d’azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
-incentivi per le attività fieristiche;
-fondi per integrare gli organici di ambasciate e università;
-il rinnovo dei contratti delle carriere diplomatiche e prefettizie;
-il riordino della disciplina dei buoni pasto.
Al fine di superare la procedura d’infrazione avviata dalla Commissione europea per la non corretta trasposizione della citata direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità stabilite ao commi 1 e 2 dell’articolo 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 24 giugno 2003, n, 209, di attuazione della citata direttive 2000/53/CE.

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