Approvata la legge di riforma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2004 è pubblicata la Legge 30 settembre 2004 n. 252 riguardante la “ Delega al Governo in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ( CNVVF) “, che entreranno nel comparto del pubblico impiego.

l. All’ articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“ I-bis – In deroga all’ articolo 2, commi 2 e 3 , il rapporto di impiego del personale ,anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000,n. 362, e il personale volontario di leva ,è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali “.Così recita l’ articolo 1 della Legge 30 settembre 2004,n.252 –pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.240 del 12 ottobre 2004 – , concernente Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Dunque, in via definitiva, la Legge 252/2004 sancisce il passaggio del rapporto di impiego del personale del CNVVF dal regime di diritto privato a quello di diritto pubblico. Trattandosi però di una legge-delega, il governo dovrà adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego di cui all’ articolo 1 e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituzione di un autonomo comparto di negoziazione,denominato “ vigili del fuoco e soccorso pubblico”, con la previsione nel suo ambito di due procedimenti,uno per il personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell’ accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi, e l’altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentativi, diretti a disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego.
b) rideterminazione dell’ ordinamento del personale in relazione alle esigenze operative, funzionali, tecnico logistiche,amministrative e contabili, attraverso l’ introduzione di nuovi di nuovi istituti diretti a rafforzare la specificità del rapporto di impiego e alla revisione ola soppressione dei ruoli,qualifiche,aree funzionali e profili professionali esistenti e l’ istituzione di nuovi ruoli e qualifiche
c) nell’ambito dell’operazione di riordino revisione dell’attuale ruolo del personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali
d) attuazione delle disposizioni dei decreti legislativi attraverso uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’ art. 17, commi 1 e 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400,entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi stessi.

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