Le “correzioni” alla riforma Biagi sul mercato del lavoro

Sulla Gazzetta Ufficiale n.239 dell’ 11 ottobre 2004 è pubblicato il Decreto legislativo 6 ottobre 2004,n.251 contenente le “ Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003,n.276 in materia di occupazione e mercato del lavoro. Si tratta di “correzioni” a 21 articoli al decreto attuativo della c.d.legge Biagi e che entreranno in vigore dal 26 ottobre 2004.

A partire dal 26 ottobre 2004, ben 21 articoli del decreto di attuazione della legge Biagi ( legge 14 febbraio 2003,n. 30) sulla riforma del lavoro, ovvero il decreto legislativo 10 settembre 2003,n. 276 saranno sottoposti a “ correzione”. Poiché l’ articolo 7 della legge 30/2003 prevede che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe di cui alla legge stessa, il Governo può adottare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità, è stato emanato il Decreto legislativo 6 ottobre 2004, n.251 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 dell’ 11 ottobre 2004 – recante “ Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003,n. 276 in materia di occupazione e mercato del lavoro “.
Secondo i sindacati dei lavoratori , ad un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 30, il bilancio si presenta negativo,tanto che il nostro Paese si è collocato negli ultimi posti in Europa in materia di tutele dei lavoratori. Doveva portare più competitività per le imprese, ridurre il sommerso e creare più occupazione. Non ha centrato nessuno dei suoi obiettivi tanto che ora anche gli industriali iniziano a criticarla e a” smontarla “nella contrattazione con i sindacati,tanto è vero che il sindacato dei lavoratori “atipici”della CGIL ha firmato 112 accordi che riguardano oltre 100mila lavoratori costruendo un quadro di diritti che ha smontato l’ impianto della legge. Come ha dichiarato Luigi Mariucci, docente di diritto del lavoro all’ Università Ca’ Foscari di Venezia ,” la precarietà è aumentata e il tentativo di far emergere il sommerso non ha dato alcun effetto. Solo il governo continua a portare avanti una battaglia ideologica partita dallo scontro, poi perso, sull’ art.18 ,mentre anche Confindustria si è accorta che bisogna abbandonare questa linea e tornare al tavolo delle trattative con i sindacati”.
Per quanto riguarda le “ correzioni” apportate dal nuovo decreto legislativo al decreto di attuazione della legge 30/2003, tra i 21 articoli maggiormente interessati sono da segnalare,in particolare,quelli che interessano la fine delle co.co.co( collaborazioni coordinate e continuative).Tali collaborazioni,infatti,se non sono riconducibili al lavoro a progetto,mantengono efficacia fino alla scadenza del contratto, comunque non oltre il 24 ottobre 2004. La novità ,inserita con una modifica all’art. 86,comma 1, riguarda l’ ulteriore possibilità di procrastinare la validità di tali collaborazioni , attraverso accordi aziendali con le istanze sindacali,con un termine massimo previsto per il 24 ottobre 2005. Per i datori di lavoro che avevano stipulato contratti di lavoro intermittente( contratti di formazione e lavoro )autorizzati fino al 23 ottobre 2003,hanno tempo fino al 31 ottobre 2004 per continuare ad applicare la disciplina previdente al dlgs276/03. Per i benefici contributivi ,la fruizione dovrà essere autorizzata dall’INPS. Per contrastare il lavoro sommerso in edilizia,il nuovo articolo 86, comma 10bis ,la denuncia di assunzione passa da istantanea a preventiva(un giorno prima) ,mentre senza Durc (Documento di regolarità contributiva) è sospesa l’efficacia di concessioni edilizie e Dia (Denuncia inizio lavori). La certificazione viene estesa a tutti i rapporti di lavoro. Inoltre sono previste sanzioni più pesanti per le violazioni in materia di somministrazione, intermediazione,distacco e appalto.Dal 26 ottobre prossimo, gli apprendisti potranno essere adibiti anche a lavori di manovalanza e di produzione in serie. In materia di appalto, la solidarietà tra committente e appaltatore viene estesa oltre agli appalti di opere,anche a quella dei servizi e perdurerà fino ad un anno dopo la cessazione dell’appalto. Cambiano anche le regole delle prestazioni accessorie con sperimentazione.

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