Approvato definitivamente il testo sull’etichettatura e la qualità dei prodotti alimentari.

La XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei Deputati, in sede legislativa, ha definitivamente approvato, all’unanimità, l’AC 2260-bis-B in materia di etichettura e di qualità dei prodotti alimentari. Il provvedimento, che è volto alla promozione del valore delle produzioni con particolare riguardo alla qualità e tracciabilità dei prodotti del sistema produttivo e all’ampliamento delle informazioni per il consumatore.

L’articolo centrale della legge è il numero 4 sull’etichettatura dei prodotti alimentari. Vi si prevede che al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, nonché al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari, è obbligatorio, nei limiti e secondo le procedure stabilite, riportare nell’etichettatura di tali prodotti, oltre alle indicazioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l’indicazione del luogo di origine o di provenienza e, in conformità aklla normativa dell’Unione europea, dell’eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) in qualunque fase della catena alimentare. Per i prodotti non trasformati il luogo d’origine riguarda il paese di produzione. Per i prodotti non trasformati dovranno essere indicati il luogo dove è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola prevalentemente utilizzata.

Entro sessanta giorni dall’approvazione della legge dovranno essere emanati decreti interministeriali da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e di quelle delle Politiche agricole, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, con cui verranno definite le modalità per l’indicazione obbligatoria, nonché le disposizioni relative alla tracciabiltà dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale. Con gli stessi decreti saranno definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all’obbligo dell’indicazione nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti.

Secondo le nuove norme chi immette in commercio prodotti privi dell’indicazione d’origine rischia una sanzione fino a 9.500 euro. La legge sottolinea anche all’articolo 5 che le informazioni relative al luogo d’origine o di provenienza delle stesse materie prime sono necessarie al fine di non indurre in errore il consumatore medio e l’omissione delle stesse costituisce pratica commerciale ingannevole. In questo modo si assicura lo stop alle pratiche commercial sleali nella presentazione degli alimenti per quanto riguarda la reale origine geografica degli ingredienti utilizzati.

Il testo prevede che l’origine degli alimenti dovrà essere prevista obbligatoriamente in etichetta e non potrà essere omessa anche nella comunicazione commerciale, per non indurre il consumatore in errore.

(LG-FF)

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