Il testo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del dal Governo Berlusconi nella seduta del 24 gennaio 2006, che aveva sollevato critiche da parte di CGIL, CISL e UIL.
Secondo quanto premesso nelle “Disposizioni generali” del citato decreto legislativo, il Presidente della Repubblica si è richiamato all articolo 6 della legge 28 novembre 2005, 246, recante la delega al Governo per l emanazione di un decreto legislativo “per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità tra uomo e donna, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni vigenti per la prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.
Come stabilito all articolo 1 del Libro primo ( Disposizioni per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna, il divieto di discriminazione tra uomo e donna si richiama alla Legge 14 marzo 1985,n. 132, articolo 1.
Il comma 1 stabilisce che le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.
In tema di organizzazione della promozione delle pari opportunità, era già vigente il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dove all articolo 5 si afferma che spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunità, a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonché a consentire l indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei.
Il Decreto legislativo 11 aprile 2006,n. 198, assemblando alcuni precedenti provvedimenti, ha dato vita ad un Codice in cui sono stabiliti, in particolare, oltre al divieto di discriminazione tra uomo e donna , l istituzione , funzioni , durata e composizione della Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, la costituzione, compiti e funzionamento del Comitato nazionale per l attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituzione , compiti e funzioni del Collegio per l istruzione degli atti relativi alla individuazione e alla rimozione delle discriminazioni, oltre l attività del Comitato per l imprenditoria femminile.
Per quanto riguarda alcuni principi volti a promuovere l uguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell attività economica e imprenditoriale vengono individuate anche alcune forme di finanziamento specifiche.