Sentenza Consiglio di Stato su poteri Sindaco nella rimozione rifiuti

Con la Sentenza del Consiglio di Stato – Sezione quarta – del 12 maggio 2006, n. 2676- è stato respinto il ricorso del Ministero delle finanze avverso ad un’ Ordinanza del Sindaco di un Comune del trentino che imponeva ad una pubblica amministrazione di provvedere alla rimozione di rifiuti abusivamente depositati in un’area demaniale ed alla esecuzione delle bonifiche necessarie

In base alla Sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Quarta – del 12 maggio 2006, n. 2676, il Sindaco può ordinare ad una Pubblica Amministrazione di rimuovere i rifiuti abbandonati su un’area di quest’ ultima , pur senza aver effettuato un accertamento agli effettivi responsabili dell’ abbandono dei rifiuti.
Ilo Consiglio di Stato sull’ assunto che un’ Ordinanza di tal fatta (emanata ex art.9 Dpr 915 del 10 settembre 1982 ( abrogato dal DLgs 22/1997), a sua volta abrogato dal DLgs 152/2006) ha carattere ripristinatorio.
Il Consiglio di Stato ha perciò ritenuto legittima un’ Ordinanza con la quale un Sindaco ha ordinato ad una Pubblica Amministrazione ( in questo caso il Ministero delle Finanze) la rimozione di rifiuti in area appartenente al demanio statale, posto che il Ministero delle Finanze si trovava in un rapporto tale con tale area ( gestita ed in possesso del Ministero delle Finanze) da consentirgli , prima, di impedire la causazione dell’ illecito de quo e, poi, di eseguire gli interventi necessari al fine di eliminare la riscontrata situazione di pericolo per la salubrità dell’ ambiente e, dunque, per la salute pubblica.

(LG)

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